Nella nostra tradizione giuridica è sempre ricorsa l’osservazione per cui la diversità di sesso dei coniugi costituisce il presupposto imprescindibile per l’esistenza stessa del matrimonio. Sarebbe, quindi, preclusa la facoltà a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Il codice civile, pur non indicando espressamente la differenza di sesso quale requisito per contrarre matrimonio, sembrerebbe riferirsi alla nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna laddove indica il marito e la moglie come “attori” della celebrazione (art. 107 e 108 c.c.), protagonisti del rapporto coniugale (art. 143 ss. c.c.) e autori della generazione (art. 231 ss. c.c.). A tal proposito, la giurisprudenza più classica riteneva che il matrimonio omosessuale dovesse considerarsi senza dubbio un atto giuridicamente inesistente , sul rilievo che l’assenza del requisito imprescindibile della diversità di sesso dei coniugi, precludesse a tale istituto di conformarsi alla nozione di matrimonio riconosciuta dall’ordinamento italiano. Muovendo dal presupposto che il matrimonio omosessuale fosse giuridicamente inesistente nell’ordinamento giuridico italiano, la giurisprudenza , inoltre, non dubitava che fosse preclusa la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, in quanto contrario all’ordine pubblico .

Riconoscimento di matrimonio omosessuale all'estero e sua "degradazione" in unione civile

Cicero Cristiano
2018-01-01

Abstract

Nella nostra tradizione giuridica è sempre ricorsa l’osservazione per cui la diversità di sesso dei coniugi costituisce il presupposto imprescindibile per l’esistenza stessa del matrimonio. Sarebbe, quindi, preclusa la facoltà a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Il codice civile, pur non indicando espressamente la differenza di sesso quale requisito per contrarre matrimonio, sembrerebbe riferirsi alla nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna laddove indica il marito e la moglie come “attori” della celebrazione (art. 107 e 108 c.c.), protagonisti del rapporto coniugale (art. 143 ss. c.c.) e autori della generazione (art. 231 ss. c.c.). A tal proposito, la giurisprudenza più classica riteneva che il matrimonio omosessuale dovesse considerarsi senza dubbio un atto giuridicamente inesistente , sul rilievo che l’assenza del requisito imprescindibile della diversità di sesso dei coniugi, precludesse a tale istituto di conformarsi alla nozione di matrimonio riconosciuta dall’ordinamento italiano. Muovendo dal presupposto che il matrimonio omosessuale fosse giuridicamente inesistente nell’ordinamento giuridico italiano, la giurisprudenza , inoltre, non dubitava che fosse preclusa la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, in quanto contrario all’ordine pubblico .
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