Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione aderisce all'orientamento secondo il quale la domanda del danneggiato che richiede la condanna dell'assicuratore oltre il massimale per ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, dev'essere proposta autonomamente rispetto all'azione diretta ex artt. 18 e 22 l. 990/1969. L'A. approfondisce l'esame del caso sottoposto alla Corte di Cassazione, svolgendo alcune puntualizzazioni in tema di mala gestio impropria dell'assicuratore (assicuratore che ritarda colpevolmente la corresponsione dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato con conseguente condanna ultramassimale).
Brevi note in tema di circolazione stradale
Elisabetta Piras
2004-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione aderisce all'orientamento secondo il quale la domanda del danneggiato che richiede la condanna dell'assicuratore oltre il massimale per ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, dev'essere proposta autonomamente rispetto all'azione diretta ex artt. 18 e 22 l. 990/1969. L'A. approfondisce l'esame del caso sottoposto alla Corte di Cassazione, svolgendo alcune puntualizzazioni in tema di mala gestio impropria dell'assicuratore (assicuratore che ritarda colpevolmente la corresponsione dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato con conseguente condanna ultramassimale).File | Dimensione | Formato | |
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