Il problema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria di un contratto preliminare si presta a differenti soluzioni, a seconda delle caratteristiche assunte da tale contratto e del concreto atteggiarsi della sequenza preliminare – definitivo. Non determinando alcun pregiudizio per le ragioni del creditore, il preliminare “puro” non sembra suscettibile di azione revocatoria: l’oggetto dell’actio pauliana deve dunque essere identificato nel contratto definitivo, fermo restando che l’esistenza dell’obbligo a contrarre impone di riferire al momento della stipula del preliminare l’accertamento del presupposto del consilium fraudis. L’azione revocatoria risulta viceversa esperibile con riferimento tanto al preliminare trascritto – in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano per i creditori del promittente alienante dall’efficacia prenotativa propria di tale trascrizione -, quanto al preliminare “ad effetti anticipati”, assumendo, in quest’ultima ipotesi, l’atto traslativo una funzione solutoria rispetto all’obbligazione di dare nascente dallo stesso preliminare.
Sull’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria del contratto preliminare
DORE, CARLO
2018-01-01
Abstract
Il problema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria di un contratto preliminare si presta a differenti soluzioni, a seconda delle caratteristiche assunte da tale contratto e del concreto atteggiarsi della sequenza preliminare – definitivo. Non determinando alcun pregiudizio per le ragioni del creditore, il preliminare “puro” non sembra suscettibile di azione revocatoria: l’oggetto dell’actio pauliana deve dunque essere identificato nel contratto definitivo, fermo restando che l’esistenza dell’obbligo a contrarre impone di riferire al momento della stipula del preliminare l’accertamento del presupposto del consilium fraudis. L’azione revocatoria risulta viceversa esperibile con riferimento tanto al preliminare trascritto – in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano per i creditori del promittente alienante dall’efficacia prenotativa propria di tale trascrizione -, quanto al preliminare “ad effetti anticipati”, assumendo, in quest’ultima ipotesi, l’atto traslativo una funzione solutoria rispetto all’obbligazione di dare nascente dallo stesso preliminare.File | Dimensione | Formato | |
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