La meritevolezza è una sintesi verbale. Nonostante il rinvio testuale, il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 è diverso rispetto a quello previsto dall’art. 2645 ter. Il controllo di meritevolezza ex art. 2645 ter è richiesto ai soli fini della separazione patrimoniale, e così il negozio di destinazione se lecito ex art. 1322 sarà altresì opponibile ai terzi creditori e agli aventi causa superato il controllo dell’art. 2645 ter. Il mancato superamento del controllo dovrebbe comportare comunque la validità dell’atto e la mancanza della segregazione. Nell’ipotesi l’atto sarà inopponibile ai terzi perché volto a realizzare un interesse non meritevole.Il notaio deve svolgere il controllo di meritevolezza sopraindicato? Perlopiù si sostiene l’opinione negativa, posto che la meritevolezza non significa liceità, e dunque l’atto potrebbe essere lecito ma immeritevole, comunque valido. In quest’ottica, il controllo di meritevolezza andrebbe affidato al giudice, con esclusione per conseguenza della responsabilità del professionista in ipotesi di atto immeritevole. Di tale conclusione per il vero chi scrive non è persuaso, tenuto conto che il mancato superamento del giudizio di meritevolezza non produce per certo invalidità, ma non può sostenersi che sia irrilevante, sol che si consideri la mancanza di opponibilità. Nel minimo, va allora affermato che di tale possibile mancanza di opponibilità il disponente sia reso edotto dal notaio ; senza tacere, ad ogni modo, che il controllo non è mai un posterius del procedimento ermeneutico, ma ne è elemento ontologico. Il ruolo del notaio, voglio dire, non si deve limitare al perimetro dell’art. 28 l. not., ovverosia ad un mero controllo di legalità . Se fosse diversamente, d’altronde, si arriverebbe all’assurdo che il notaio non potrebbe rifiutare l’atto di destinazione manifestamente immeritevole.

La meritevolezza nei negozi di destinazione

Cicero Cristiano
2018-01-01

Abstract

La meritevolezza è una sintesi verbale. Nonostante il rinvio testuale, il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 è diverso rispetto a quello previsto dall’art. 2645 ter. Il controllo di meritevolezza ex art. 2645 ter è richiesto ai soli fini della separazione patrimoniale, e così il negozio di destinazione se lecito ex art. 1322 sarà altresì opponibile ai terzi creditori e agli aventi causa superato il controllo dell’art. 2645 ter. Il mancato superamento del controllo dovrebbe comportare comunque la validità dell’atto e la mancanza della segregazione. Nell’ipotesi l’atto sarà inopponibile ai terzi perché volto a realizzare un interesse non meritevole.Il notaio deve svolgere il controllo di meritevolezza sopraindicato? Perlopiù si sostiene l’opinione negativa, posto che la meritevolezza non significa liceità, e dunque l’atto potrebbe essere lecito ma immeritevole, comunque valido. In quest’ottica, il controllo di meritevolezza andrebbe affidato al giudice, con esclusione per conseguenza della responsabilità del professionista in ipotesi di atto immeritevole. Di tale conclusione per il vero chi scrive non è persuaso, tenuto conto che il mancato superamento del giudizio di meritevolezza non produce per certo invalidità, ma non può sostenersi che sia irrilevante, sol che si consideri la mancanza di opponibilità. Nel minimo, va allora affermato che di tale possibile mancanza di opponibilità il disponente sia reso edotto dal notaio ; senza tacere, ad ogni modo, che il controllo non è mai un posterius del procedimento ermeneutico, ma ne è elemento ontologico. Il ruolo del notaio, voglio dire, non si deve limitare al perimetro dell’art. 28 l. not., ovverosia ad un mero controllo di legalità . Se fosse diversamente, d’altronde, si arriverebbe all’assurdo che il notaio non potrebbe rifiutare l’atto di destinazione manifestamente immeritevole.
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