Con il presente contributo l’A. si sofferma su un tema di assoluta centralità nel settore finanziario, del tutto trasversale alle sue singole componenti, cioè la conclusione di polizze assicurative abbinate a contratti di mutuo e di finanziamento e all’obbligo del rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Lo scritto si struttura in due parti, di cui la prima si esaurisce in una breve panoramica sul funzionamento dei meccanismi negoziali che stanno alla base dei PPI (Payment Protection Insurance), seguita da un preciso passaggio in cui vengono ricordati i presidi normativi, primari e secondari, predisposti dal legislatore per questo tipo di polizze e che riguardano più aspetti ad esse ricollegabili: dalla disciplina sul conflitto di interessi della banca finanziatrice del mutuo e distributrice della polizza, alle condizioni contrattuali di natura vessatoria imposte dall’ente di credito, al piano della trasparenza del contratto, fino alla regolamentazione dei costi relativi ai servizi accessori. A conclusione di questa panoramica si colloca un breve intermezzo sull’obbligatorietà delle polizze in esame in caso di finanziamento mediante cessione del quinto, come previsto dalle disposizioni del d.p.r. 180/1950. Come ricordato, vi è poi una seconda parte dello scritto che ha ad oggetto il rimborso della quota parte del premio non goduto. In particolare l’A. si interroga su come l’ottenimento del premio anticipato possa coordinarsi con le successive vicende del contratto di finanziamento. Primariamente il cliente che si avvale della facoltà di rimborsare l’importo dovuto ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito e, nel caso in cui il debitore – assicurato non abbia interesse allo scioglimento del contratto assicurativo potrà domandare all’impresa il mantenimento della copertura, fino alla scadenza contrattuale, a favore del nuovo beneficiario da lui designato. L’articolo si conclude con un accenno alla giurisprudenza arbitrale che, nella totalità dei casi, statuisce come l’estinzione anticipata del finanziamento comporti la cessazione del rischio, lo scioglimento del contratto assicurativo e la restituzione al debitore della parte di premio riferibile al periodo residuo

I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Camedda Alessandra
2018-01-01

Abstract

Con il presente contributo l’A. si sofferma su un tema di assoluta centralità nel settore finanziario, del tutto trasversale alle sue singole componenti, cioè la conclusione di polizze assicurative abbinate a contratti di mutuo e di finanziamento e all’obbligo del rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Lo scritto si struttura in due parti, di cui la prima si esaurisce in una breve panoramica sul funzionamento dei meccanismi negoziali che stanno alla base dei PPI (Payment Protection Insurance), seguita da un preciso passaggio in cui vengono ricordati i presidi normativi, primari e secondari, predisposti dal legislatore per questo tipo di polizze e che riguardano più aspetti ad esse ricollegabili: dalla disciplina sul conflitto di interessi della banca finanziatrice del mutuo e distributrice della polizza, alle condizioni contrattuali di natura vessatoria imposte dall’ente di credito, al piano della trasparenza del contratto, fino alla regolamentazione dei costi relativi ai servizi accessori. A conclusione di questa panoramica si colloca un breve intermezzo sull’obbligatorietà delle polizze in esame in caso di finanziamento mediante cessione del quinto, come previsto dalle disposizioni del d.p.r. 180/1950. Come ricordato, vi è poi una seconda parte dello scritto che ha ad oggetto il rimborso della quota parte del premio non goduto. In particolare l’A. si interroga su come l’ottenimento del premio anticipato possa coordinarsi con le successive vicende del contratto di finanziamento. Primariamente il cliente che si avvale della facoltà di rimborsare l’importo dovuto ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito e, nel caso in cui il debitore – assicurato non abbia interesse allo scioglimento del contratto assicurativo potrà domandare all’impresa il mantenimento della copertura, fino alla scadenza contrattuale, a favore del nuovo beneficiario da lui designato. L’articolo si conclude con un accenno alla giurisprudenza arbitrale che, nella totalità dei casi, statuisce come l’estinzione anticipata del finanziamento comporti la cessazione del rischio, lo scioglimento del contratto assicurativo e la restituzione al debitore della parte di premio riferibile al periodo residuo
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