La ricerca del significato del concetto di famiglia costituisce, non soltanto da oggi, argomento su cui gli studiosi si interrogano. La complessità della questione discende principalmente dalla codificazione di norme a carattere costituzionale (artt. 29-31 e 37), nonché di altre variamente dislocate all’interno del codice civile, in cui si enuncia il termine famiglia ma non se ne individua esattamente il contenuto. Sicché è compito dell’interprete, in relazione all’interazione tra la regolamentazione giuridica e l’esperienza sociale, desumere il concreto ambito di applicazione dei diritti familiari e del nucleo affettivo specifico a cui gli stessi afferiscono. Si tratta di indagare, infatti, sotto un primo profilo sociologico, sulla mutevolezza del concetto di famiglia in relazione ai cambiamenti che nel tempo si avvertono nella società e di cui il diritto deve prendere coscienza; sotto un profilo strettamente giuridico, inoltre, l'analisi non può che riguardare la normativa esistente, anche e soprattutto di livello costituzionale, per comprendere se questa detti un parametro precettivo, non liberamente modificabile, nonostante il formarsi di nuove organizzazioni sociali. La legge 20 maggio 2016, n. 76, regolamenta precisamente due fattispecie fra loro differenti : da una parte l’unione civile tra persone dello stesso sesso, e dall’altra le convivenze di fatto ovvero le unioni sia tra persone eterosessuali che tra persone omosessuali. In entrambi i casi la legge colma un vuoto normativo molto profondo ma che lascia spazio ad alcune criticità.

Unioni civili e convivenze nell’era della codificazione delle “nuove” famiglie

Rinaldo M.
2017-01-01

Abstract

La ricerca del significato del concetto di famiglia costituisce, non soltanto da oggi, argomento su cui gli studiosi si interrogano. La complessità della questione discende principalmente dalla codificazione di norme a carattere costituzionale (artt. 29-31 e 37), nonché di altre variamente dislocate all’interno del codice civile, in cui si enuncia il termine famiglia ma non se ne individua esattamente il contenuto. Sicché è compito dell’interprete, in relazione all’interazione tra la regolamentazione giuridica e l’esperienza sociale, desumere il concreto ambito di applicazione dei diritti familiari e del nucleo affettivo specifico a cui gli stessi afferiscono. Si tratta di indagare, infatti, sotto un primo profilo sociologico, sulla mutevolezza del concetto di famiglia in relazione ai cambiamenti che nel tempo si avvertono nella società e di cui il diritto deve prendere coscienza; sotto un profilo strettamente giuridico, inoltre, l'analisi non può che riguardare la normativa esistente, anche e soprattutto di livello costituzionale, per comprendere se questa detti un parametro precettivo, non liberamente modificabile, nonostante il formarsi di nuove organizzazioni sociali. La legge 20 maggio 2016, n. 76, regolamenta precisamente due fattispecie fra loro differenti : da una parte l’unione civile tra persone dello stesso sesso, e dall’altra le convivenze di fatto ovvero le unioni sia tra persone eterosessuali che tra persone omosessuali. In entrambi i casi la legge colma un vuoto normativo molto profondo ma che lascia spazio ad alcune criticità.
2017
Unioni civili
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