La questione, non ancora sopita, sulla natura della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, ha preso recentemente nuovo vigore con la sentenza della Cassazione 12 luglio 2016, n. 14188, la quale in antitesi alla visione della dottrina e giurisprudenza tradizionale a favore della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., predilige la responsabilità da contatto sociale qualificato in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1173 c.c.. Si tratta di una responsabilità non da “contratto” ma da “inadempimento di obbligazioni senza prestazione” scaturenti dal particolare legame che sorge tra l’ente pubblico ed il privato a seguito dell’aggiudicazione di quest’ultimo alla stipula del contratto in un procedimento di evidenza pubblica. In particolare, nel caso di specie, una società privata conveniva in giudizio la Pubblica Amministrazione affinché quest’ultima venisse condannata al risarcimento del danno in conseguenza della mancata approvazione del contratto precedentemente stipulato. I giudici di merito in primo e secondo grado rigettavano la domanda della ricorrente in ragione dell’oramai spirato termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. al momento della domanda giudiziale. La Suprema Corte cassava con rinvio la pronuncia di secondo grado, sostenendo la legittimità della domanda risarcitoria in quanto soggetta al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c..

Il contatto sociale nella controversa natura della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Rinaldo M.
2017-01-01

Abstract

La questione, non ancora sopita, sulla natura della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, ha preso recentemente nuovo vigore con la sentenza della Cassazione 12 luglio 2016, n. 14188, la quale in antitesi alla visione della dottrina e giurisprudenza tradizionale a favore della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., predilige la responsabilità da contatto sociale qualificato in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1173 c.c.. Si tratta di una responsabilità non da “contratto” ma da “inadempimento di obbligazioni senza prestazione” scaturenti dal particolare legame che sorge tra l’ente pubblico ed il privato a seguito dell’aggiudicazione di quest’ultimo alla stipula del contratto in un procedimento di evidenza pubblica. In particolare, nel caso di specie, una società privata conveniva in giudizio la Pubblica Amministrazione affinché quest’ultima venisse condannata al risarcimento del danno in conseguenza della mancata approvazione del contratto precedentemente stipulato. I giudici di merito in primo e secondo grado rigettavano la domanda della ricorrente in ragione dell’oramai spirato termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. al momento della domanda giudiziale. La Suprema Corte cassava con rinvio la pronuncia di secondo grado, sostenendo la legittimità della domanda risarcitoria in quanto soggetta al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c..
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