La disciplina dettata dall’art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724 – introdotta al fine di prevenire la costituzione di società fittizie e che impone una rideterminazione presuntiva dell’imponibile fiscale a quelle società che non rispettino determinati parametri di ricavi, sempre che non sussistano “oggettive ragioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi” è applicabile anche nei casi in cui l’andamento negativo e la scarsa reddittività dell’iniziativa imprenditoriale sia dipesa non solo da eventi collocati fuori dalla sfera di controllo dell’imprenditore, ma anche da scelte imprenditoriali o aziendali errate.
L’erroneità della scelta imprenditoriale è causa di esclusione della normativa sulle società di comodo
Marcella Martis
2019-01-01
Abstract
La disciplina dettata dall’art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724 – introdotta al fine di prevenire la costituzione di società fittizie e che impone una rideterminazione presuntiva dell’imponibile fiscale a quelle società che non rispettino determinati parametri di ricavi, sempre che non sussistano “oggettive ragioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi” è applicabile anche nei casi in cui l’andamento negativo e la scarsa reddittività dell’iniziativa imprenditoriale sia dipesa non solo da eventi collocati fuori dalla sfera di controllo dell’imprenditore, ma anche da scelte imprenditoriali o aziendali errate.File | Dimensione | Formato | |
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