Il quadro della disciplina comunitaria sulle condizioni e i limiti del finanziamento pubblico agli aeroporti minori è profondamente mutato a seguito dell‟entrata in vigore del reg. Ue 2017/1084 del 14 giugno 2017 che ha emendato il precedente reg. Ue n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUe. Entrambi i provvedimenti sono espressione del potere, attribuito alla Commissione dall‟art. 108, § 4, TFUe, di adottare regolamenti in relazione alle singole categorie di aiuti di Stato, per i quali il Consiglio abbia considerato inutile e superfluo l‟obbligo di preventiva comunicazione della misura di sostegno e il connesso obbligo di attendere, prima di darvi attuazione, l‟esito della valutazione sulla sua compatibilità col mercato interno. La nuova disciplina, estendendo l‟esenzione a talune tipologie di aiuti a favore degli aeroporti e dimostrando una posizione di moderata apertura a favore del sostegno pubblico delle infrastrutture di minori dimensioni, ha sostanzialmente preso atto della situazione esistente, che vede ormai attiva in Europa una rete di oltre quattrocentosessanta aeroporti, di cui più del 70% di proprietà e gestione pubblica.
La nuove regole sugli investimenti pubblici negli aeroporti minori
Ancis Luca
2019-01-01
Abstract
Il quadro della disciplina comunitaria sulle condizioni e i limiti del finanziamento pubblico agli aeroporti minori è profondamente mutato a seguito dell‟entrata in vigore del reg. Ue 2017/1084 del 14 giugno 2017 che ha emendato il precedente reg. Ue n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUe. Entrambi i provvedimenti sono espressione del potere, attribuito alla Commissione dall‟art. 108, § 4, TFUe, di adottare regolamenti in relazione alle singole categorie di aiuti di Stato, per i quali il Consiglio abbia considerato inutile e superfluo l‟obbligo di preventiva comunicazione della misura di sostegno e il connesso obbligo di attendere, prima di darvi attuazione, l‟esito della valutazione sulla sua compatibilità col mercato interno. La nuova disciplina, estendendo l‟esenzione a talune tipologie di aiuti a favore degli aeroporti e dimostrando una posizione di moderata apertura a favore del sostegno pubblico delle infrastrutture di minori dimensioni, ha sostanzialmente preso atto della situazione esistente, che vede ormai attiva in Europa una rete di oltre quattrocentosessanta aeroporti, di cui più del 70% di proprietà e gestione pubblica.File | Dimensione | Formato | |
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