It is clear that the pact on the form mostly concerns compliance with a specific form which is more severe than the legal one. So what happens, for example, if the parties, after having statued to stipulate a contract for the sale of a movable property by written act, do not stipulate the latter in the agreed form? Not otherwise, what happens if by pact has been imposed a public form for a contract aiming at transferring immovable property, and the latter gets formed with simple written form with authenticated signatures? All the answers, starting from the rule ex art. 1352, concern the existence of a type of invalidity, be it nullity or voidability or a mere ineffectiveness. Without forgetting the reference to the category of nonexistence.

Appare evidente che il patto sulla forma non può che riguardare perlomeno tendenzialmente il rispetto di una determinata forma più severa rispetto a quella legale. E così cosa accade in via di es. se si pattuisce di stipulare un contratto di vendita mobiliare per atto scritto, allorché poi il definitivo non rivesta la forma pattuita? Non diversamente, se in sede di formazione del contratto avente ad oggetto una circolazione immobiliare il patto attenga a una forma pubblica che poi non venga rispettata per una più elementare scrittura privata autenticata? Le risposte son tutte attinenti - prendendo spunto dalla regola ex art. 1352 - alla sussistenza di una forma di invalidità, sia essa nullità oppure annullabilità oppure a una mera inefficacia. Senza tacere il richiamo alla categoria dell'inesistenza.

Il patto sulla forma e i rimedi esperibili avverso il contratto amorfo

Cicero C
2019-01-01

Abstract

It is clear that the pact on the form mostly concerns compliance with a specific form which is more severe than the legal one. So what happens, for example, if the parties, after having statued to stipulate a contract for the sale of a movable property by written act, do not stipulate the latter in the agreed form? Not otherwise, what happens if by pact has been imposed a public form for a contract aiming at transferring immovable property, and the latter gets formed with simple written form with authenticated signatures? All the answers, starting from the rule ex art. 1352, concern the existence of a type of invalidity, be it nullity or voidability or a mere ineffectiveness. Without forgetting the reference to the category of nonexistence.
2019
Appare evidente che il patto sulla forma non può che riguardare perlomeno tendenzialmente il rispetto di una determinata forma più severa rispetto a quella legale. E così cosa accade in via di es. se si pattuisce di stipulare un contratto di vendita mobiliare per atto scritto, allorché poi il definitivo non rivesta la forma pattuita? Non diversamente, se in sede di formazione del contratto avente ad oggetto una circolazione immobiliare il patto attenga a una forma pubblica che poi non venga rispettata per una più elementare scrittura privata autenticata? Le risposte son tutte attinenti - prendendo spunto dalla regola ex art. 1352 - alla sussistenza di una forma di invalidità, sia essa nullità oppure annullabilità oppure a una mera inefficacia. Senza tacere il richiamo alla categoria dell'inesistenza.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Giustizia civile Cristiano Cicero (003).pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: versione editoriale (VoR)
Dimensione 1.16 MB
Formato Adobe PDF
1.16 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/271286
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact