Breve nota di commento alla sentenza n. 144/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che il Tribunale di Pavia (con ordinanza del 24 marzo 2018) aveva sollevato all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 219/2017 sul Consenso Informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Le norme censurate (art. 3, commi 4 e 5, legge 22 dicembre 2017 n. 219) riguardano gli incapaci e sono quelle che, secondo l’interpretazione del Tribunale, attribuirebbero all’amministratore di sostegno – con poteri di “rappresentanza esclusiva” del beneficiario in materia di salute – il potere di rifiutare, senza una preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, perfino le cure salvavita. La Consulta ha escluso che quella prospettata dal Giudice a quo sia l'intepretazione corretta, in quanto dalla disciplina generale dell'amministrazione di sostegno si evince che compete al Giudice Tutelare individuare e circoscrivere i poteri del rappresentantedell'incapace, anche con riguardo ad un possibile rifiuto di trattamenti salvavita nella relazione di cura.

Amministrazione di sostegno e decisioni in materia di salute. La legge sulle DAT supera il primo vaglio della Corte Costituzionale

Pisu, Alessandra
2019-01-01

Abstract

Breve nota di commento alla sentenza n. 144/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che il Tribunale di Pavia (con ordinanza del 24 marzo 2018) aveva sollevato all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 219/2017 sul Consenso Informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Le norme censurate (art. 3, commi 4 e 5, legge 22 dicembre 2017 n. 219) riguardano gli incapaci e sono quelle che, secondo l’interpretazione del Tribunale, attribuirebbero all’amministratore di sostegno – con poteri di “rappresentanza esclusiva” del beneficiario in materia di salute – il potere di rifiutare, senza una preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, perfino le cure salvavita. La Consulta ha escluso che quella prospettata dal Giudice a quo sia l'intepretazione corretta, in quanto dalla disciplina generale dell'amministrazione di sostegno si evince che compete al Giudice Tutelare individuare e circoscrivere i poteri del rappresentantedell'incapace, anche con riguardo ad un possibile rifiuto di trattamenti salvavita nella relazione di cura.
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Nota a Corte Cost. n. 144 2019 A. Pisu per sito Rivista Resp. Medica (pubblicata).pdf

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