Il giudice tutelare del tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, c.c. La questione nasce quando un’amministratrice di sostegno, si rivolge al giudice tutelare chiedendo di essere autorizzata a porre in essere una donazione in nome e per conto della amministrata. Il giudice concludeva dichiarando la congruità della richiesta, avendo sentito personalmente la beneficiaria dell’a.d.s., avendo anche ricevuto conferma circa il desiderio di donare e verificato che il patrimonio avesse la capienza necessaria. Secondo la ricostruzione compiuta dal giudice a quo, tuttavia, la sistematica del codice civile non consentirebbe al beneficiario della misura di protezione in esame di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite dell’amministratore. Il giudice, muovendo da tale presupposto interpretativo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 774 c.c., primo comma, primo periodo, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative previste dal codice civile, le donazioni da parte dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno.

Sulla capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno

Cicero Cristiano;Francesca Perra
2019-01-01

Abstract

Il giudice tutelare del tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, c.c. La questione nasce quando un’amministratrice di sostegno, si rivolge al giudice tutelare chiedendo di essere autorizzata a porre in essere una donazione in nome e per conto della amministrata. Il giudice concludeva dichiarando la congruità della richiesta, avendo sentito personalmente la beneficiaria dell’a.d.s., avendo anche ricevuto conferma circa il desiderio di donare e verificato che il patrimonio avesse la capienza necessaria. Secondo la ricostruzione compiuta dal giudice a quo, tuttavia, la sistematica del codice civile non consentirebbe al beneficiario della misura di protezione in esame di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite dell’amministratore. Il giudice, muovendo da tale presupposto interpretativo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 774 c.c., primo comma, primo periodo, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative previste dal codice civile, le donazioni da parte dei beneficiari dell’amministrazione di sostegno.
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