La prima Sezione civile della Cassazione ha chiesto di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa ai controversi rapporti tra interessi moratori e usura. Il tema in esame ha peraltro un significativo impatto economico, come dimostrato dal crescente contenzioso bancario in materia. Sul punto si registra una netta contrapposizione tra la giurisprudenza di legittimità – tendenzialmente concorde nell’ammettere la rilevanza sub specie usurae della mora – e una parte della giurisprudenza di merito, che eccettua gli interessi moratori dal vaglio dell’usura. L’ordinanza di rimessione chiede dunque alle Sezioni unite di verificare se la mora rientri sotto l’ombrello della L. 108/1996, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di simmetria, che è stato recentemente evocato dalle Sezioni unite in tema di Commissioni di massimo scoperto. Si osserva infatti che il tasso-soglia è individuato sulla base dei tassi medi praticati sul mercato per categorie omogenee di operazioni (TEGM), ma per espressa indicazione della Banca d’Italia gli interessi moratori non contribuiscono alla determinazione del menzionato TEGM e, dunque, del tasso-soglia. Da qui il problema del confronto tra dati disomogenei. Ritenere che la mora rientri nel perimetro applicativo della L. 108/1996 ha poi come corollario la necessità di determinare le modalità con le quali svolgere il predetto sindacato, oltre che le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale superamento del TSU.

La questione dei rapporti tra interessi di mora e usura, in attesa delle Sezioni Unite

Cicero Cristiano;Maxia Marco
2020-01-01

Abstract

La prima Sezione civile della Cassazione ha chiesto di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa ai controversi rapporti tra interessi moratori e usura. Il tema in esame ha peraltro un significativo impatto economico, come dimostrato dal crescente contenzioso bancario in materia. Sul punto si registra una netta contrapposizione tra la giurisprudenza di legittimità – tendenzialmente concorde nell’ammettere la rilevanza sub specie usurae della mora – e una parte della giurisprudenza di merito, che eccettua gli interessi moratori dal vaglio dell’usura. L’ordinanza di rimessione chiede dunque alle Sezioni unite di verificare se la mora rientri sotto l’ombrello della L. 108/1996, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di simmetria, che è stato recentemente evocato dalle Sezioni unite in tema di Commissioni di massimo scoperto. Si osserva infatti che il tasso-soglia è individuato sulla base dei tassi medi praticati sul mercato per categorie omogenee di operazioni (TEGM), ma per espressa indicazione della Banca d’Italia gli interessi moratori non contribuiscono alla determinazione del menzionato TEGM e, dunque, del tasso-soglia. Da qui il problema del confronto tra dati disomogenei. Ritenere che la mora rientri nel perimetro applicativo della L. 108/1996 ha poi come corollario la necessità di determinare le modalità con le quali svolgere il predetto sindacato, oltre che le conseguenze sanzionatorie dell’eventuale superamento del TSU.
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