Ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), «la procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive». Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche nei siti di interesse nazionale l’esclusiva competenza ministeriale di cui all’art. 252 comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente, ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza. Ciò in quanto l’art. 252 riserva al Ministero la competenza per le misure di bonifica di cui all’art. 242, con ciò non includendo tra queste le funzioni della Provincia in materia di individuazione del responsabile, ex art. 244, e quelle che, nell’ambito dell’art. 242, non concernono la vera e propria bonifica ma, ai sensi dei commi 2 e 3, l’obbligo del responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, dandone comunicazione all’Amministrazione; sicché dal combinato disposto degli artt. 252, 244 e 242 emerge che anche per i siti di interesse nazionale residua la competenza della Provincia a individuare il responsabile e ordinargli l’adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d’emergenza, che egli, ai sensi dell’art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Codice dell’Ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità; affermando, altresì, che è, quindi, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, accertamento che presuppone un’adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità.

La bonifica di siti di interesse nazionale e l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento: l’istruttoria della Provincia.

TATTI STEFANO
2019-01-01

Abstract

Ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), «la procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive». Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche nei siti di interesse nazionale l’esclusiva competenza ministeriale di cui all’art. 252 comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente, ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza. Ciò in quanto l’art. 252 riserva al Ministero la competenza per le misure di bonifica di cui all’art. 242, con ciò non includendo tra queste le funzioni della Provincia in materia di individuazione del responsabile, ex art. 244, e quelle che, nell’ambito dell’art. 242, non concernono la vera e propria bonifica ma, ai sensi dei commi 2 e 3, l’obbligo del responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, dandone comunicazione all’Amministrazione; sicché dal combinato disposto degli artt. 252, 244 e 242 emerge che anche per i siti di interesse nazionale residua la competenza della Provincia a individuare il responsabile e ordinargli l’adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d’emergenza, che egli, ai sensi dell’art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Codice dell’Ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità; affermando, altresì, che è, quindi, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, accertamento che presuppone un’adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità.
2019
AMBIENTE; INQUINAMENTO; PROVINCIA
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