The essay analyses the traditional trend to extend the provision of art. 1669 c.c. beyond the “contratto d’appalto”, and it points out that the disposition could be reasonably extended to those who buy buildings by the builders, but not also to those who don’t have any contractual relationship with them. The essay highlights that similar conclusion doesn’t need to deny the contractual nature of the responsibility in question.

Il saggio si sofferma sulla radicata tendenza della giurisprudenza ad estendere il modello di tutela ex art. 1669 c.c. al di fuori dei confini dell’appalto. L’idea di fondo coltivata dall’autore è che tale disposizione possa essere assunta a fondamento della responsabilità dei costruttori nei confronti di coloro che acquistino gli edifici in forza di titolo negoziale diverso dall’appalto, ma non anche a modello della responsabilità dei costruttori nei confronti dei terzi estranei alle vicende circolatorie degli immobili. Il saggio sottolinea che un siffatto risultato interpretativo non renda necessario disconoscere alla responsabilità in questione natura contrattuale ed auspica, dunque, una revisione della tradizionale qualificazione aquiliana dell’istituto, anche alla luce dell’invito in tal senso espresso soltanto pochi anni or sono dalle Sezioni unite.

La responsabilità dell'appaltatore per rovina e gravi difetti degli edifici: spunti per la revisione della tesi aquiliana consolidata in giurisprudenza

Cappai, Federico
2019-01-01

Abstract

The essay analyses the traditional trend to extend the provision of art. 1669 c.c. beyond the “contratto d’appalto”, and it points out that the disposition could be reasonably extended to those who buy buildings by the builders, but not also to those who don’t have any contractual relationship with them. The essay highlights that similar conclusion doesn’t need to deny the contractual nature of the responsibility in question.
2019
Il saggio si sofferma sulla radicata tendenza della giurisprudenza ad estendere il modello di tutela ex art. 1669 c.c. al di fuori dei confini dell’appalto. L’idea di fondo coltivata dall’autore è che tale disposizione possa essere assunta a fondamento della responsabilità dei costruttori nei confronti di coloro che acquistino gli edifici in forza di titolo negoziale diverso dall’appalto, ma non anche a modello della responsabilità dei costruttori nei confronti dei terzi estranei alle vicende circolatorie degli immobili. Il saggio sottolinea che un siffatto risultato interpretativo non renda necessario disconoscere alla responsabilità in questione natura contrattuale ed auspica, dunque, una revisione della tradizionale qualificazione aquiliana dell’istituto, anche alla luce dell’invito in tal senso espresso soltanto pochi anni or sono dalle Sezioni unite.
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