La nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, ma anche ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. Rientra nell’orbita dell’art. 2467, che è norma funzionalmente orientata, qualsiasi atto negoziale o contratto, comunque denominato dalle parti, che consenta alle medesime parti di pervenire al risultato vietato dalla legge. Nell’orbita dell’art. 2467 non ricadono i soli finanziamenti in termini giuridici ma anche i finanziamenti in termini aziendalistici, nozione più generosa che permette di ricomprendervi ogni operazione idonea a garantire alla società i mezzi necessari alla prosecuzione della propria attività. Allorché il rapporto commerciale di fornitura tra il socio e la società è sorto in un momento in cui quest’ultima non si trovava nelle situazioni di sottocapitalizzazione enunciate dall’art. 2467 c.c., per comprendere se il credito del socio debba essere postergato occorrerà ripercorrere le fasi storiche della relazione per verificare se sussiste un comportamento tollerante o negligente del creditore a decorrere dal tempo in cui la società si è venuta a trovare in una situazione patrimoniale ed economica deteriorata
Il perimetro oggettivo dell'art. 2467 cod. civ.
Scano, Dionigi
2020-01-01
Abstract
La nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, ma anche ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito. Rientra nell’orbita dell’art. 2467, che è norma funzionalmente orientata, qualsiasi atto negoziale o contratto, comunque denominato dalle parti, che consenta alle medesime parti di pervenire al risultato vietato dalla legge. Nell’orbita dell’art. 2467 non ricadono i soli finanziamenti in termini giuridici ma anche i finanziamenti in termini aziendalistici, nozione più generosa che permette di ricomprendervi ogni operazione idonea a garantire alla società i mezzi necessari alla prosecuzione della propria attività. Allorché il rapporto commerciale di fornitura tra il socio e la società è sorto in un momento in cui quest’ultima non si trovava nelle situazioni di sottocapitalizzazione enunciate dall’art. 2467 c.c., per comprendere se il credito del socio debba essere postergato occorrerà ripercorrere le fasi storiche della relazione per verificare se sussiste un comportamento tollerante o negligente del creditore a decorrere dal tempo in cui la società si è venuta a trovare in una situazione patrimoniale ed economica deteriorata| File | Dimensione | Formato | |
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