The Provincial Tax Court of Cagliari, with the commented Judgment, was asked to decide the discussed case of the right classification, regarding VAT requirements, of public financing in favor of public or private economic players. Contrary to the opinion asserted by the Tax Administration, the Court considered this kind of funds as «public contribution», therefore excluding their relevance for the VAT because of the lack of its objective requirement. In fact, the Court considered that the obligation of the airport managing company, which firstly received the money, was an unspecified facere to pursue a general public interest. Therefore, properly the Court stated that the contract between Sardinia and the company was not a mandato senza rappresentanza, as it was contrary considered by the Guardia di Finanza, neither a contratto di somministrazione, as it was contrary considered by the Tax Administration, because both those interpretations need the parties to have synallagmatic obligations. This approach is confirmed by the European Commission, whose Decision no. SA33983 2013/C of July 29th 2016 stated that this kind of contribution, distributed by the airport managing companies to the airlines companies in order to follow the public interest pursued by the Sardinian Law n. 10/2010, is incompatible with the European market. In fact, the Commission qualified the contribution given to the airlines companies as a potential State aids, that is totally incompatible whit an obligation for the beneficiary to do something, and, therefore, considered the airport managing companies as merely intermediary.

Con la sentenza in rassegna, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari è stata chiamata a pronunciarsi sulla dibattuta questione del corretto inquadramento ai fini IVA delle erogazioni di denaro effettuate dalla Pubblica Amministrazione a soggetti pubblici o privati. Il collegio giudicante, non condividendo l’iter argomentativo dell’Amministrazione resistente, ha ricondotto le somme contestate all’interno dei «contributi pubblici», con conseguente relativa esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA per difetto del presupposto oggettivo. I giudicanti hanno infatti individuato nel rapporto tra la società aeroportuale e la Regione Sardegna, un obbligo di facere «generico» per il perseguimento di fini istituzionali di carattere generale. È stato quindi correttamente esclusa l’inquadrabilità del suindicato rapporto nell’ambito del mandato senza rappresentanza, come inizialmente ipotizzato dalla Guardia di Finanza di Cagliari o, come da ultimo sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nel contratto di somministrazione, e ciò in quanto entrambe le ipotesi avrebbero richiesto la sussistenza di un vincolo sinallagmatico fra le presunte controprestazioni. Le conclusioni assunte con la pronuncia in analisi, hanno ricevuto l’avallo della Commissione Europea che, con la Decisione n. SA33983 2013/C del 29 luglio 2016, ha concluso per l’incompatibilità con il mercato interno della compensazione finanziaria erogata dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività di cui alla legge della Regione Sardegna n. 10/2010. La Commissione ha, infatti, qualificato i finanziamenti erogati alle compagnie aeree quali potenziali aiuti di Stato, radicalmente incompatibili con l’esecuzione di controprestazioni onerose, ed ha definito gli operatori aeroportuali quali meri intermediari.

Riflessioni sul trattamento iva dei finanziamenti pubblici. Il caso delle società aeroportuali. Profili di diritto interno e comunitario

Marcella Martis
2019-01-01

Abstract

The Provincial Tax Court of Cagliari, with the commented Judgment, was asked to decide the discussed case of the right classification, regarding VAT requirements, of public financing in favor of public or private economic players. Contrary to the opinion asserted by the Tax Administration, the Court considered this kind of funds as «public contribution», therefore excluding their relevance for the VAT because of the lack of its objective requirement. In fact, the Court considered that the obligation of the airport managing company, which firstly received the money, was an unspecified facere to pursue a general public interest. Therefore, properly the Court stated that the contract between Sardinia and the company was not a mandato senza rappresentanza, as it was contrary considered by the Guardia di Finanza, neither a contratto di somministrazione, as it was contrary considered by the Tax Administration, because both those interpretations need the parties to have synallagmatic obligations. This approach is confirmed by the European Commission, whose Decision no. SA33983 2013/C of July 29th 2016 stated that this kind of contribution, distributed by the airport managing companies to the airlines companies in order to follow the public interest pursued by the Sardinian Law n. 10/2010, is incompatible with the European market. In fact, the Commission qualified the contribution given to the airlines companies as a potential State aids, that is totally incompatible whit an obligation for the beneficiary to do something, and, therefore, considered the airport managing companies as merely intermediary.
2019
Con la sentenza in rassegna, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari è stata chiamata a pronunciarsi sulla dibattuta questione del corretto inquadramento ai fini IVA delle erogazioni di denaro effettuate dalla Pubblica Amministrazione a soggetti pubblici o privati. Il collegio giudicante, non condividendo l’iter argomentativo dell’Amministrazione resistente, ha ricondotto le somme contestate all’interno dei «contributi pubblici», con conseguente relativa esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA per difetto del presupposto oggettivo. I giudicanti hanno infatti individuato nel rapporto tra la società aeroportuale e la Regione Sardegna, un obbligo di facere «generico» per il perseguimento di fini istituzionali di carattere generale. È stato quindi correttamente esclusa l’inquadrabilità del suindicato rapporto nell’ambito del mandato senza rappresentanza, come inizialmente ipotizzato dalla Guardia di Finanza di Cagliari o, come da ultimo sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nel contratto di somministrazione, e ciò in quanto entrambe le ipotesi avrebbero richiesto la sussistenza di un vincolo sinallagmatico fra le presunte controprestazioni. Le conclusioni assunte con la pronuncia in analisi, hanno ricevuto l’avallo della Commissione Europea che, con la Decisione n. SA33983 2013/C del 29 luglio 2016, ha concluso per l’incompatibilità con il mercato interno della compensazione finanziaria erogata dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività di cui alla legge della Regione Sardegna n. 10/2010. La Commissione ha, infatti, qualificato i finanziamenti erogati alle compagnie aeree quali potenziali aiuti di Stato, radicalmente incompatibili con l’esecuzione di controprestazioni onerose, ed ha definito gli operatori aeroportuali quali meri intermediari.
IVA - FINANZIAMENTI PUBBLICI - AIUTI DI STATO - COMPAGNIE AEROPORTUALI
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Descrizione: Martis M., Riflessioni sul trattamento IVA dei finanziamenti pubblici. Il caso delle società aeroportuali. Profii di diritto interno e comunitario, in Riv. Dir. Trib. Int., 2-2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/289482
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