Emerge un quadro in cui l’amministrazione ha poteri discrezionali idonei a non consentire l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’incertezza che scaturisce da questa discrezionalità, si presta ad essere vinta con una progressiva pubblicazione facoltativa di dati e documenti che possono costituire oggetto di un’istanza di accesso civico generalizzato. D’altronde, nel caso di accesso civico generalizzato, l’interesse individuale non è un elemento costitutivo dell’istanza, sicché essa, nonostante la sua potenziale ampiezza non può porre alcun obbligo oltremodo specifico in capo all’amministrazione, il cui adempimento, per essere ritenuto conforme a legge, ben può essere limitato alla messa a disposizione delle informazioni, senza che emerga l’onere aggiuntivo di ricercare le ragioni sottese alla domanda del richiedente e di modellare sulla base di esse la propria risposta. A questo punto, può sorgere il dubbio di attivare un meccanismo non virtuoso, nel senso di alimentare oltremisura le informazioni pubblicate in rete che finiscono per generare una situazione di opacità rispetto all’operato della pubblica amministrazione. In realtà, il dubbio può arretrare di fronte all’indicazione, da parte dell’amministrazione al richiedente, del collegamento ipertestuale al dato che si desidera conoscere. L’esigenza di indicare il collegamento ipertestuale acquista rilievo proprio con riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione avesse già provveduto alla pubblicazione di dati non soggetti all’obbligo normativo ma rientranti nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato. Non essendoci un obbligo di pubblicazione a carico dell’ente, per le informazioni che l’amministrazione ha inteso diffondere volontariamente, la necessità di collaborazione tra amministrazione e cittadino diventa più intensa e trova un’efficace soluzione nel fornire le istruzioni utili a raggiungere le informazioni richieste.

L’accesso civico 'generalizzato': 'un diritto incerto'

Tatti, Stefano
2019-01-01

Abstract

Emerge un quadro in cui l’amministrazione ha poteri discrezionali idonei a non consentire l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’incertezza che scaturisce da questa discrezionalità, si presta ad essere vinta con una progressiva pubblicazione facoltativa di dati e documenti che possono costituire oggetto di un’istanza di accesso civico generalizzato. D’altronde, nel caso di accesso civico generalizzato, l’interesse individuale non è un elemento costitutivo dell’istanza, sicché essa, nonostante la sua potenziale ampiezza non può porre alcun obbligo oltremodo specifico in capo all’amministrazione, il cui adempimento, per essere ritenuto conforme a legge, ben può essere limitato alla messa a disposizione delle informazioni, senza che emerga l’onere aggiuntivo di ricercare le ragioni sottese alla domanda del richiedente e di modellare sulla base di esse la propria risposta. A questo punto, può sorgere il dubbio di attivare un meccanismo non virtuoso, nel senso di alimentare oltremisura le informazioni pubblicate in rete che finiscono per generare una situazione di opacità rispetto all’operato della pubblica amministrazione. In realtà, il dubbio può arretrare di fronte all’indicazione, da parte dell’amministrazione al richiedente, del collegamento ipertestuale al dato che si desidera conoscere. L’esigenza di indicare il collegamento ipertestuale acquista rilievo proprio con riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione avesse già provveduto alla pubblicazione di dati non soggetti all’obbligo normativo ma rientranti nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato. Non essendoci un obbligo di pubblicazione a carico dell’ente, per le informazioni che l’amministrazione ha inteso diffondere volontariamente, la necessità di collaborazione tra amministrazione e cittadino diventa più intensa e trova un’efficace soluzione nel fornire le istruzioni utili a raggiungere le informazioni richieste.
2019
Accesso civico
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