Il presente studio muove dalla constatazione che: al cospetto della comune circostanza, di fruizione di un'aspettativa non retribuita da parte del soggetto legato ad una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro "privatizzato"; il dato giurisprudenziale (sotto forma di "precedenti") può risultare fuorviante quando si tratti di risolvere i contenziosi che ne discendano in punto di merito come di giurisdizione. Esulando da quest'ultimo profilo, sul quale esercita una pesante ipoteca la previsione di una giurisdizione di tipo esclusivo a favore del giudice ordinario, il problema non sta soltanto nel constatare che l'apporto di quel "formante", piuttosto compatto nella parte dispositiva, si presenta come frastagliato quanto alla parte motiva; piuttosto, nella circostanza di essere circoscritto alle fattispecie in corrispondenza delle quali il giudizio sia stato promosso dal dipendente a fronte di un diniego oppostogli dall'amministrazione di provenienza. Infatti, in tali casi è giuoco facile di ricondurre la lite ad una questione di "mero" rapporto di lavoro (c.d. gestionale) anche in punto di merito. Laddove, di là dall'opinabilità della tesi che vorrebbe comunque violata in quei casi una situazione giuridica di diritto soggettivo, resta comunque incontestabile che sarebbe arbitraria una pedissequa traslazione di quell'orientamento ai casi in cui il contenzioso venga promosso, dall'originario "datore di lavoro" di colui il quale intende fruire di quel congedo straordinario, perdipiù impugnando atti di quello di destinazione lamentandone un pregiudizio non sul piano gestionale, bensì a determinazioni di macro-organizzazione del primo. Stavolta, infatti, pare determinante, nel segnare l'irriducibilità alla casistica del primo tipo, l'emersione di un vulnus diretto verso profili d'interesse pubblico, sì da indurre a favore: di una spettanza delle controversie al giudice amministrativo, di una conforme impostazione nel merito, in corrispondenza della quale non è plausibile un indiscriminato sacrificio delle istanze dell'amministrazione di provenienza.

Assunzione, con contratto a tempo determinato, di dipendente di altra amministrazione, senza l'assenso di quest'ultima. Fra 'discrezionalità' e 'tipo normativo di problema'

Cotza, Paolo
2019-01-01

Abstract

Il presente studio muove dalla constatazione che: al cospetto della comune circostanza, di fruizione di un'aspettativa non retribuita da parte del soggetto legato ad una pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro "privatizzato"; il dato giurisprudenziale (sotto forma di "precedenti") può risultare fuorviante quando si tratti di risolvere i contenziosi che ne discendano in punto di merito come di giurisdizione. Esulando da quest'ultimo profilo, sul quale esercita una pesante ipoteca la previsione di una giurisdizione di tipo esclusivo a favore del giudice ordinario, il problema non sta soltanto nel constatare che l'apporto di quel "formante", piuttosto compatto nella parte dispositiva, si presenta come frastagliato quanto alla parte motiva; piuttosto, nella circostanza di essere circoscritto alle fattispecie in corrispondenza delle quali il giudizio sia stato promosso dal dipendente a fronte di un diniego oppostogli dall'amministrazione di provenienza. Infatti, in tali casi è giuoco facile di ricondurre la lite ad una questione di "mero" rapporto di lavoro (c.d. gestionale) anche in punto di merito. Laddove, di là dall'opinabilità della tesi che vorrebbe comunque violata in quei casi una situazione giuridica di diritto soggettivo, resta comunque incontestabile che sarebbe arbitraria una pedissequa traslazione di quell'orientamento ai casi in cui il contenzioso venga promosso, dall'originario "datore di lavoro" di colui il quale intende fruire di quel congedo straordinario, perdipiù impugnando atti di quello di destinazione lamentandone un pregiudizio non sul piano gestionale, bensì a determinazioni di macro-organizzazione del primo. Stavolta, infatti, pare determinante, nel segnare l'irriducibilità alla casistica del primo tipo, l'emersione di un vulnus diretto verso profili d'interesse pubblico, sì da indurre a favore: di una spettanza delle controversie al giudice amministrativo, di una conforme impostazione nel merito, in corrispondenza della quale non è plausibile un indiscriminato sacrificio delle istanze dell'amministrazione di provenienza.
2019
Aspettativa non retribuita; interesse pubblico (concreto); discrezionalità amministrativa; macro-organizzazione; giurisdizione
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