La svalutazione delle rimanenze finali non è fiscalmente deducibile se la nota integrativa non specifica i criteri seguiti per la valutazione delle merci (art. 2427, c. 1, c.c.) in virtù del rapporto che sussiste tra bilancio e dichiarazione dei redditi a mente del quale le risultanze del bilancio civilistico, regolarmente approvato dall’assemblea, sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastino con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile.

BIlancio e la prova del fatto

ANDREA PODDIGHE
2020-01-01

Abstract

La svalutazione delle rimanenze finali non è fiscalmente deducibile se la nota integrativa non specifica i criteri seguiti per la valutazione delle merci (art. 2427, c. 1, c.c.) in virtù del rapporto che sussiste tra bilancio e dichiarazione dei redditi a mente del quale le risultanze del bilancio civilistico, regolarmente approvato dall’assemblea, sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastino con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile.
2020
Bilancio, prova, procedimento tributario, accertamento
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