Sembra plausibile che Costantino in C.Th. 9.7.1 abbia ritenuto passibili di accusa di adulterio le tabernariae, che non potevano dirsi a pieno titolo honoratae, sul presupposto che una volta sposate fossero tenute come tutte le altre a rispettare l'obbligo di fedeltà imposto dal matrimonio.
L'adulterio della tabernaria
SANNA, MARIA VIRGINIA
2012-01-01
Abstract
Sembra plausibile che Costantino in C.Th. 9.7.1 abbia ritenuto passibili di accusa di adulterio le tabernariae, che non potevano dirsi a pieno titolo honoratae, sul presupposto che una volta sposate fossero tenute come tutte le altre a rispettare l'obbligo di fedeltà imposto dal matrimonio.File in questo prodotto:
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