L’osservazione che ci pare da sottolineare attiene oggi all’importanza dell’orizzonte della capacità testamentaria. L’art. 591 c.c. andrebbe verosimilmente riscritto, e ciò al fine di privare della testamenti factio attiva il solo soggetto incapace di intendere e di volere alla redazione dell’atto . Andrebbe aggiunto, de iure condendo, che appare ineludibile oramai la riflessione sulla distinzione tra capacità naturale e capacità di discernimento, quest’ultima ancorata non già ad un’età legislativamente individuata ma al parametro concreto della maturità relazionale del soggetto . La nozione di capacità a testare va dunque ripensata, e ciò con riferimento alla condizione dell’inabilitato, del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, pe ciò che riguarda il provvedimento in commento la condizione di chi versa in stato di incapacità naturale. Con riguardo all’ultimo versante, diviene un argomento davvero importante la questione della tutela dell’anziano, con la domanda se la tutela esasperata dell’atto testamentario sia oggi corretta, o se sia probabilmente arrivato il momento della riflessione sull’applicazione coerente delle regole attuali sulla capacità a testare . Emerge, si vuol dire, l’esigenza di declinare la definizione di incapacità naturale verso una maggiore apertura, a tutela della molteplicità di situazioni di debolezza. Le molteplici dimensioni dell’esistenza umana, d’altronde, non possono essere definite attraverso figure giuridiche immobili .

Osservazioni in tema di incapacità a testare del soggetto fragile

Cicero C
2022-01-01

Abstract

L’osservazione che ci pare da sottolineare attiene oggi all’importanza dell’orizzonte della capacità testamentaria. L’art. 591 c.c. andrebbe verosimilmente riscritto, e ciò al fine di privare della testamenti factio attiva il solo soggetto incapace di intendere e di volere alla redazione dell’atto . Andrebbe aggiunto, de iure condendo, che appare ineludibile oramai la riflessione sulla distinzione tra capacità naturale e capacità di discernimento, quest’ultima ancorata non già ad un’età legislativamente individuata ma al parametro concreto della maturità relazionale del soggetto . La nozione di capacità a testare va dunque ripensata, e ciò con riferimento alla condizione dell’inabilitato, del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, pe ciò che riguarda il provvedimento in commento la condizione di chi versa in stato di incapacità naturale. Con riguardo all’ultimo versante, diviene un argomento davvero importante la questione della tutela dell’anziano, con la domanda se la tutela esasperata dell’atto testamentario sia oggi corretta, o se sia probabilmente arrivato il momento della riflessione sull’applicazione coerente delle regole attuali sulla capacità a testare . Emerge, si vuol dire, l’esigenza di declinare la definizione di incapacità naturale verso una maggiore apertura, a tutela della molteplicità di situazioni di debolezza. Le molteplici dimensioni dell’esistenza umana, d’altronde, non possono essere definite attraverso figure giuridiche immobili .
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