The Constitutional Court retains the imprisonment for the crime of defamation, but cancels its indefectibility, and rigorously delineates the limits of the « exceptional gravity » of the fact that allows judicial discretion to apply it: in the interpretative instructions addressed to the judges, imprisonment results, thus, proportionate only to cases in which the injury to honor does not integrate an excess or derailment of an underlying exercise of rights pursuant to art. 21 of the Constitution and 10 of the ECHR, but it moves away from them altogether, placing itself in contrast with them and with democratic freedoms.

La Corte costituzionale conserva la pena detentiva per il delitto di diffamazione, ma ne cancella l’indefettibilità, e delinea rigorosamente il confine della « eccezionale gravità » del fatto che consente alla discrezionalità giudiziale di applicarla: nelle istruzioni interpretative rivolte ai giudici, la reclusione risulta, così, proporzionata ai soli casi in cui la lesione dell’onore non integra un eccesso o deragliamento di un sottostante esercizio dei diritti ex artt. 21 Cost. e 10 CEDU, ma se ne allontana del tutto, ponendosi semmai in contrasto con essi e con le libertà democratiche.

Il watchdog, il mad dog e la pena detentiva. La corte costituzionale risolve una questione di proporzione sanzionatoria interrogandosi sui collateral damage della generalprevenzione

Manca, Giovanni
2022-01-01

Abstract

The Constitutional Court retains the imprisonment for the crime of defamation, but cancels its indefectibility, and rigorously delineates the limits of the « exceptional gravity » of the fact that allows judicial discretion to apply it: in the interpretative instructions addressed to the judges, imprisonment results, thus, proportionate only to cases in which the injury to honor does not integrate an excess or derailment of an underlying exercise of rights pursuant to art. 21 of the Constitution and 10 of the ECHR, but it moves away from them altogether, placing itself in contrast with them and with democratic freedoms.
2022
La Corte costituzionale conserva la pena detentiva per il delitto di diffamazione, ma ne cancella l’indefettibilità, e delinea rigorosamente il confine della « eccezionale gravità » del fatto che consente alla discrezionalità giudiziale di applicarla: nelle istruzioni interpretative rivolte ai giudici, la reclusione risulta, così, proporzionata ai soli casi in cui la lesione dell’onore non integra un eccesso o deragliamento di un sottostante esercizio dei diritti ex artt. 21 Cost. e 10 CEDU, ma se ne allontana del tutto, ponendosi semmai in contrasto con essi e con le libertà democratiche.
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