Seguendo il solco tracciato di recente delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 4 giugno 2021, n. 22065, Cremonini), la Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha nuovamente esaminato le vicende conseguenti all’annullamento con rinvio ai soli effetti civili, confermando l’orientamento in base al quale il rinvio deve avvenire davanti al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Tuttavia, essendo emerse varie questioni, tra loro interconnesse, nel corso del processo - nello specifico l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la sopravvenuta prescrizione per due reati (artt. 612 e 660 c.p.), la depenalizzazione di una terza fattispecie originariamente contestata (art. 594 c.p.) – il Supremo Consesso ha avuto occasione di giungere a nuovi approdi rispetto alle citate Sezioni Unite.
Giudizio di rinvio ai soli fini civili per un reato prescritto: quale giudice ad quem?
Fabrizio Demartis
2021-01-01
Abstract
Seguendo il solco tracciato di recente delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 4 giugno 2021, n. 22065, Cremonini), la Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, ha nuovamente esaminato le vicende conseguenti all’annullamento con rinvio ai soli effetti civili, confermando l’orientamento in base al quale il rinvio deve avvenire davanti al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Tuttavia, essendo emerse varie questioni, tra loro interconnesse, nel corso del processo - nello specifico l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la sopravvenuta prescrizione per due reati (artt. 612 e 660 c.p.), la depenalizzazione di una terza fattispecie originariamente contestata (art. 594 c.p.) – il Supremo Consesso ha avuto occasione di giungere a nuovi approdi rispetto alle citate Sezioni Unite.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.