Il danno da lesione dell’autodeterminazione procreativa deve essere risarcito come danno in re ipsa, a prescindere dalla prova di un danno alla salute e anche laddove la gestante abbia deciso di interrompere la gravidanza insorta a seguito della mancata esecuzione della sterilizzazione tubarica volontaria colpevolmente non effettuata dalla struttura ospedaliera presso la quale la donna era stata ricoverata.

Risarcimento del danno da 'aborto indesiderato'

Flore, Stefania
2021-01-01

Abstract

Il danno da lesione dell’autodeterminazione procreativa deve essere risarcito come danno in re ipsa, a prescindere dalla prova di un danno alla salute e anche laddove la gestante abbia deciso di interrompere la gravidanza insorta a seguito della mancata esecuzione della sterilizzazione tubarica volontaria colpevolmente non effettuata dalla struttura ospedaliera presso la quale la donna era stata ricoverata.
2021
Aborto; responsabilità medica; danno da lesione dell'autodeterminazione procreativa; diritto alla procreazione cosciente e responsabile
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