La clausola di protesta inserita nel contratto di scrittura teatrale – in forza del quale il cantante lirico presta, a fronte di un corrispettivo, la propria attività artistica presso un teatro d’opera – attribuisce al teatro/committente un diritto di recesso vincolato alla presenza di una giusta causa, ravvisabile nelle circostanze che rendono il cantante non in grado di sostenere la parte assegnatagli, e che costituiscono la motivazione della protesta medesima. Posto che l’esercizio del recesso deve essere sempre ispirato al paradigma della buona fede oggettiva, una protesta meramente arbitraria e realizzata in assenza delle circostanze in parola costituisce una violazione della predetta obbligazione di buona fede, che legittima l’artista ingiustamente protestato a esigere il risarcimento del danno.
Sulla "clausola di protesta" nel contratto di scrittura teatrale
Dore Carlo
2023-01-01
Abstract
La clausola di protesta inserita nel contratto di scrittura teatrale – in forza del quale il cantante lirico presta, a fronte di un corrispettivo, la propria attività artistica presso un teatro d’opera – attribuisce al teatro/committente un diritto di recesso vincolato alla presenza di una giusta causa, ravvisabile nelle circostanze che rendono il cantante non in grado di sostenere la parte assegnatagli, e che costituiscono la motivazione della protesta medesima. Posto che l’esercizio del recesso deve essere sempre ispirato al paradigma della buona fede oggettiva, una protesta meramente arbitraria e realizzata in assenza delle circostanze in parola costituisce una violazione della predetta obbligazione di buona fede, che legittima l’artista ingiustamente protestato a esigere il risarcimento del danno.File | Dimensione | Formato | |
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