Il trust inter vivos, con effetti post mortem, deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa

Trust e liberalità non donative

Cicero C
2023-01-01

Abstract

Il trust inter vivos, con effetti post mortem, deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del trustee, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del trust fund dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura mortis causa dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa
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