La sentenza commentata affronta un caso di responsabilità medica per l’omessa comunicazione degli esiti di un esame istologico. La paziente, inconsapevole della diagnosi di neurofibroma, non aveva potuto effettuare approfondimenti genetici che avrebbero influenzato la scelta di intraprendere una gravidanza, dalla quale nasceva un figlio affetto da gravi patologie genetiche. Agivano pertanto in giudizio la paziente medesima e i suoi familiari domandando il risarcimento dei danni subiti. L’autore analizza la decisione, che ha escluso la responsabilità della struttura ospedaliera e dei medici negando sia il nesso causale tra l’omessa comunicazione del referto e le conseguenze denunciate, sia l’esistenza di un obbligo generalizzato di tempestiva informazione, salvo i casi di pericolo immediato per la vita del paziente. Tale impostazione è ritenuta insoddisfacente, poiché trascura il diritto della paziente all’autodeterminazione e il dovere di diligenza che grava sugli operatori sanitari, anche in assenza di urgenza vitale. Viene ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, con particolare attenzione agli obblighi derivanti dal contratto di spedalità, dai principi di protezione della salute e dal contatto sociale qualificato (si trattava, infatti, di un caso verificatosi prima dell’avvento della legge Gelli e del decreto Balduzzi). L’autore distingue varie ipotesi nelle quali si può manifestare l’obbligo di informazione del quale si discute, evidenzia come l’omissione comunicativa costituisca un inadempimento contrattuale nei confronti della paziente e, al contempo, un illecito aquiliano verso i suoi congiunti, ribadendo la necessità di garantire un’organizzazione sanitaria che tuteli adeguatamente gli interessi dei pazienti. Il commento sottolinea l’importanza di superare un’interpretazione restrittiva degli obblighi di comunicazione, valorizzando invece il ruolo centrale della corretta informazione per preservare il diritto alla salute e all’autodeterminazione. Viene auspicata una regolamentazione più puntuale degli obblighi di comunicazione dei referti e degli esiti degli esami in genere e delle responsabilità che ne conseguono in ambito sanitario, anche alla luce delle peculiarità delle prestazioni erogate dai laboratori clinici e istologici.

Sulla responsabilità del laboratorio di analisi cliniche o istologiche e/o della struttura ospedaliera e dei medici che hanno in cura un paziente, per omessa o ritardata comunicazione allo stesso del risultato di esami eseguiti.

Bandiera, Franco Maurizio
2023-01-01

Abstract

La sentenza commentata affronta un caso di responsabilità medica per l’omessa comunicazione degli esiti di un esame istologico. La paziente, inconsapevole della diagnosi di neurofibroma, non aveva potuto effettuare approfondimenti genetici che avrebbero influenzato la scelta di intraprendere una gravidanza, dalla quale nasceva un figlio affetto da gravi patologie genetiche. Agivano pertanto in giudizio la paziente medesima e i suoi familiari domandando il risarcimento dei danni subiti. L’autore analizza la decisione, che ha escluso la responsabilità della struttura ospedaliera e dei medici negando sia il nesso causale tra l’omessa comunicazione del referto e le conseguenze denunciate, sia l’esistenza di un obbligo generalizzato di tempestiva informazione, salvo i casi di pericolo immediato per la vita del paziente. Tale impostazione è ritenuta insoddisfacente, poiché trascura il diritto della paziente all’autodeterminazione e il dovere di diligenza che grava sugli operatori sanitari, anche in assenza di urgenza vitale. Viene ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, con particolare attenzione agli obblighi derivanti dal contratto di spedalità, dai principi di protezione della salute e dal contatto sociale qualificato (si trattava, infatti, di un caso verificatosi prima dell’avvento della legge Gelli e del decreto Balduzzi). L’autore distingue varie ipotesi nelle quali si può manifestare l’obbligo di informazione del quale si discute, evidenzia come l’omissione comunicativa costituisca un inadempimento contrattuale nei confronti della paziente e, al contempo, un illecito aquiliano verso i suoi congiunti, ribadendo la necessità di garantire un’organizzazione sanitaria che tuteli adeguatamente gli interessi dei pazienti. Il commento sottolinea l’importanza di superare un’interpretazione restrittiva degli obblighi di comunicazione, valorizzando invece il ruolo centrale della corretta informazione per preservare il diritto alla salute e all’autodeterminazione. Viene auspicata una regolamentazione più puntuale degli obblighi di comunicazione dei referti e degli esiti degli esami in genere e delle responsabilità che ne conseguono in ambito sanitario, anche alla luce delle peculiarità delle prestazioni erogate dai laboratori clinici e istologici.
2023
responsabilità struttura sanitaria
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