È valida la donazione con clausola sospensiva di efficacia subordinata alla premorienza del donante (clausola si praemoriar). Ferma la nullità della donazione mortis causa per violazione dell’art. 458 c.c., la donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti preliminari immediati in vita del donante ed investe un singolo bene inteso come entità separata dal resto del patrimonio, sempre che permangano l’irrevocabilità della disposizione e l’immediata costituzione del vincolo giuridico tra le parti, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte, avendo il donatario facoltà di compiere atti conservativi e finanche di disporre del bene (sotto condizione). La premorienza del donante è, per sua natura, evenienza incerta anche ove il donante versi in condizioni di malattia irreversibili (non potendo escludersi, in linea di principio, che premuoia il donatario per cause accidentali, improvvise, impreviste e indipendenti dal suo stato di salute sicché la donazione non diviene efficace), né è – in tal caso - prevedibile la durata della vita residua, conservando utilità pratica la connotazione di irrevocabilità della disposizione.

La non sempre facile distinzione tra atto mortis causa e atto post mortem

Cicero C
2024-01-01

Abstract

È valida la donazione con clausola sospensiva di efficacia subordinata alla premorienza del donante (clausola si praemoriar). Ferma la nullità della donazione mortis causa per violazione dell’art. 458 c.c., la donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti preliminari immediati in vita del donante ed investe un singolo bene inteso come entità separata dal resto del patrimonio, sempre che permangano l’irrevocabilità della disposizione e l’immediata costituzione del vincolo giuridico tra le parti, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte, avendo il donatario facoltà di compiere atti conservativi e finanche di disporre del bene (sotto condizione). La premorienza del donante è, per sua natura, evenienza incerta anche ove il donante versi in condizioni di malattia irreversibili (non potendo escludersi, in linea di principio, che premuoia il donatario per cause accidentali, improvvise, impreviste e indipendenti dal suo stato di salute sicché la donazione non diviene efficace), né è – in tal caso - prevedibile la durata della vita residua, conservando utilità pratica la connotazione di irrevocabilità della disposizione.
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