The unitary interpretation of the requirement of guilt of the legal person in the liability pursuant to d.lgs. n. 231/2001 as “fault in organization” does not adequately illustrate the relevant differences in the conditions for excluding the punishment for adopting the prevention models which distinguish the case of crime committed bythe top manager from the one committed by the subordinate, and which therefore make the qualification as topor subordinate of the natural person perpetrator of the crime crucial, and fraught with concrete consequences for the entity. In this context, the issue of qualification — as top or subordinate of the Head of the Prevention andProtection Service (R.S.P.P.) or, otherwise, of the legal person based on cases of accident at work — becameparticularly important for the events of the liability. For the first time, the judgement under review explicitlyresolves the question, excluding the nature of the top management even in the case of delegation from theemployer, and qualifying the R.S.P.P. as his mere subordinate, thus paving the way for a model of wider and fuller exemption of the legal person judged from sanctions pursuant to d.lgs. n. 231/2001 in case of effective adoptionof prevention models.

La chiave di lettura unitaria del requisito di colpevolezza della persona giuridica nella responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 come « colpa in organizzazione » non illustra adeguatamente le rilevanti differenze dei presupposti di esclusione della punibilità per adozione dei M.O.G. che distinguonoil caso di reato del vertice da quello di reato del sottoposto, e che rendono perciò cruciale, e gravidadi conseguenze concrete per l’ente, la qualificazione come vertice o sottoposto della persona fisicaautrice del reato. In questo contesto, assume particolare importanza — per le vicende dellaresponsabilità, o meno, della persona giuridica fondate su casi di infortunio sul lavoro — il temadella qualificazione come vertice o sottoposto del Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione (R.S.P.P.). La sentenza in commento, per la prima volta, scioglie esplicitamente il quesito, escludendo la natura di vertice anche in caso di delega del datore di lavoro e qualificandol’R.S.P.P. come mero sottoposto di questi, aprendo così la strada a un modello di più ampia e pienaesenzione della persona giudica dalle sanzioni ex d.lgs. n. 231/2001 in caso di efficace adozione di modelli di prevenzione.

Vertice o sottoposto? Brevi note sul problema della qualificazione dell'R.S.P.P. nel prisma dei differenti modelli di colpevolezza dell'ente

Manca, Giovanni
2023-01-01

Abstract

The unitary interpretation of the requirement of guilt of the legal person in the liability pursuant to d.lgs. n. 231/2001 as “fault in organization” does not adequately illustrate the relevant differences in the conditions for excluding the punishment for adopting the prevention models which distinguish the case of crime committed bythe top manager from the one committed by the subordinate, and which therefore make the qualification as topor subordinate of the natural person perpetrator of the crime crucial, and fraught with concrete consequences for the entity. In this context, the issue of qualification — as top or subordinate of the Head of the Prevention andProtection Service (R.S.P.P.) or, otherwise, of the legal person based on cases of accident at work — becameparticularly important for the events of the liability. For the first time, the judgement under review explicitlyresolves the question, excluding the nature of the top management even in the case of delegation from theemployer, and qualifying the R.S.P.P. as his mere subordinate, thus paving the way for a model of wider and fuller exemption of the legal person judged from sanctions pursuant to d.lgs. n. 231/2001 in case of effective adoptionof prevention models.
2023
La chiave di lettura unitaria del requisito di colpevolezza della persona giuridica nella responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 come « colpa in organizzazione » non illustra adeguatamente le rilevanti differenze dei presupposti di esclusione della punibilità per adozione dei M.O.G. che distinguonoil caso di reato del vertice da quello di reato del sottoposto, e che rendono perciò cruciale, e gravidadi conseguenze concrete per l’ente, la qualificazione come vertice o sottoposto della persona fisicaautrice del reato. In questo contesto, assume particolare importanza — per le vicende dellaresponsabilità, o meno, della persona giuridica fondate su casi di infortunio sul lavoro — il temadella qualificazione come vertice o sottoposto del Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione (R.S.P.P.). La sentenza in commento, per la prima volta, scioglie esplicitamente il quesito, escludendo la natura di vertice anche in caso di delega del datore di lavoro e qualificandol’R.S.P.P. come mero sottoposto di questi, aprendo così la strada a un modello di più ampia e pienaesenzione della persona giudica dalle sanzioni ex d.lgs. n. 231/2001 in caso di efficace adozione di modelli di prevenzione.
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