La nota analizza la sentenza n. 22566 del 26.7.2023, con la quale la II Sezione della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione, assai controversa, della individuazione dei presupposti richiesti dall’art. 540, comma, 2, c.c., ai fini della insorgenza del diritto di abitazione e di uso a favore del coniuge separato senza addebito. L’analisi si sofferma sui principi evocati dalla sentenza in commento ai fini dell’enunciazione dell’innovativo principio di diritto secondo il quale “i diritti di abitazione e di uso, accordati al coniuge superstite dall’articolo 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”. La trattazionesi sofferma, infine, sulle considerazioni di ordine letterale e sistematico che conducono ad aderire a tale orientamento della Suprema Corte e a ritenere, per contro, non condivisibile l’opposta impostazione della giurisprudenza di merito e di legittimità consolidata sulla specifica questione giuridica.

Sul diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite separato senza addebito

Alessandra Leuzzi
2023-01-01

Abstract

La nota analizza la sentenza n. 22566 del 26.7.2023, con la quale la II Sezione della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione, assai controversa, della individuazione dei presupposti richiesti dall’art. 540, comma, 2, c.c., ai fini della insorgenza del diritto di abitazione e di uso a favore del coniuge separato senza addebito. L’analisi si sofferma sui principi evocati dalla sentenza in commento ai fini dell’enunciazione dell’innovativo principio di diritto secondo il quale “i diritti di abitazione e di uso, accordati al coniuge superstite dall’articolo 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”. La trattazionesi sofferma, infine, sulle considerazioni di ordine letterale e sistematico che conducono ad aderire a tale orientamento della Suprema Corte e a ritenere, per contro, non condivisibile l’opposta impostazione della giurisprudenza di merito e di legittimità consolidata sulla specifica questione giuridica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/425816
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