The Nordio Law intervenes on the subject of wiretapping in several respects, in the name of achieving a common goal: the strengthening of certain constitutional guarantees. On the one hand, it sets certain limits on the publication and copying of wiretaps, so that procedurally irrelevant facts that are detrimental to each individual’s right to privacy cannot be brought to the attention of the public, particularly following their publication in the press. On the other hand, the defence activity is safeguarded, so that the freedom and secrecy of communications between the defendant and his client can be guaranteed even in cases where new communication tools are used (in particular, instant messaging applications such asWhatsApp) other than the traditional ones for which the 1988 code had already provided a whole series of safeguards. On the whole, the corrective measure sought by Minister Nordio can be said to achieve the objectives underlying the intervention, provided that, in practice, the good intentions are not bypassed through the use of elusive practices.

La Legge Nordio interviene sulla materia delle intercettazioni sotto vari profili, in nome del raggiungimento di un obiettivo comune: il rafforzamento di alcune garanzie costituzionali. Per un verso, la novella pone alcuni limiti alla pubblicazione e al rilascio di copia delle intercettazioni, di modo che fatti processualmente irrilevanti, ma lesivi del diritto alla privacy di ciascun individuo, non possano essere portati a conoscenza dell’opinione pubblica, in particolare a seguito della loro diffusione sulla stampa. Per altro verso, viene salvaguardata l’attività difensiva, di modo che possa essere garantita la libertà e la segretezza delle comunicazioni intercorse tra il difensore e il proprio assistito anche nei casi in cui vengano adoperati nuovi strumenti di comunicazione (in particolare le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) diversi da quelli tradizionali in relazione ai quali il codice del 1988 aveva già approntato tutta una serie di guarentigie. Nel complesso, il correttivo voluto dal Ministro Nordio può dirsi idoneo al raggiungimento degli obiettivi sottesi all’intervento, sempre che, in concreto, i buoni propositi non vengano bypassati con l’impiego di prassi elusive.

Intercettazioni: un correttivo che rafforza la riservatezza delle comunicazioni e tutela l'attività del difensore... ma scontenta i "curiosi"

Demartis fabrizio
2024-01-01

Abstract

The Nordio Law intervenes on the subject of wiretapping in several respects, in the name of achieving a common goal: the strengthening of certain constitutional guarantees. On the one hand, it sets certain limits on the publication and copying of wiretaps, so that procedurally irrelevant facts that are detrimental to each individual’s right to privacy cannot be brought to the attention of the public, particularly following their publication in the press. On the other hand, the defence activity is safeguarded, so that the freedom and secrecy of communications between the defendant and his client can be guaranteed even in cases where new communication tools are used (in particular, instant messaging applications such asWhatsApp) other than the traditional ones for which the 1988 code had already provided a whole series of safeguards. On the whole, the corrective measure sought by Minister Nordio can be said to achieve the objectives underlying the intervention, provided that, in practice, the good intentions are not bypassed through the use of elusive practices.
2024
La Legge Nordio interviene sulla materia delle intercettazioni sotto vari profili, in nome del raggiungimento di un obiettivo comune: il rafforzamento di alcune garanzie costituzionali. Per un verso, la novella pone alcuni limiti alla pubblicazione e al rilascio di copia delle intercettazioni, di modo che fatti processualmente irrilevanti, ma lesivi del diritto alla privacy di ciascun individuo, non possano essere portati a conoscenza dell’opinione pubblica, in particolare a seguito della loro diffusione sulla stampa. Per altro verso, viene salvaguardata l’attività difensiva, di modo che possa essere garantita la libertà e la segretezza delle comunicazioni intercorse tra il difensore e il proprio assistito anche nei casi in cui vengano adoperati nuovi strumenti di comunicazione (in particolare le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) diversi da quelli tradizionali in relazione ai quali il codice del 1988 aveva già approntato tutta una serie di guarentigie. Nel complesso, il correttivo voluto dal Ministro Nordio può dirsi idoneo al raggiungimento degli obiettivi sottesi all’intervento, sempre che, in concreto, i buoni propositi non vengano bypassati con l’impiego di prassi elusive.
Legge Nordio - intercettazioni di conversazione comunicazioni - attività del difensore - pubblicazione degli atti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/440645
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