With a view to conform the domestic legislation to those principles of law reaffirmed - for the umpteenth time last March - by the Court of Justice of the European Union, the legislation on the retention of telephone or telematic traffic data has undergone a real and true “Copernican revolution”. The change of perspective is evident on several fronts, not only because the procedure and the authority deputed to their acquisition vary, but also because the law finally specifies the “cases” in which the data retention can be accessed. This intervention was indispensable, given the fact that only the fight against “serious forms of criminality and the prevention of serious threats to public security” are suitable to justify serious interference in the fundamental rights sanctioned by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, such as those that involve the retention of traffic data and of location data. On the whole, the internal discipline is more in line with the principles of European derivation, even if some grey areas remain, such as those originating from the lack of protection that still characterizes the “location” data.

Nell’ottica di armonizzare l’ordinamento interno ai principi di diritto ribaditi, per l’ennesima volta lo scorso marzo, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico è andata incontro ad una vera e propria “rivoluzione copernicana”. Il mutamento di prospettiva è evidente su più fronti, sia perché variano il procedimento e l’organo deputato alla loro acquisizione, sia perché la legge finalmente specifica i“casi” in cui si può accedere alla data retention. L’intervento era indispensabile, posto che soltanto la lotta contro “forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica” sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione.Nel complesso la disciplina interna risulta maggiormente conforme ai principi di derivazione europea, anche se permangono alcune zone d’ombra, come quelle originate dal vuoto di tutela che tuttora contraddistingue i dati di “ubicazione”.

La nuova disciplina sui tabulati: un completo adeguamento agli standard europei?

Demartis Fabrizio
2022-01-01

Abstract

With a view to conform the domestic legislation to those principles of law reaffirmed - for the umpteenth time last March - by the Court of Justice of the European Union, the legislation on the retention of telephone or telematic traffic data has undergone a real and true “Copernican revolution”. The change of perspective is evident on several fronts, not only because the procedure and the authority deputed to their acquisition vary, but also because the law finally specifies the “cases” in which the data retention can be accessed. This intervention was indispensable, given the fact that only the fight against “serious forms of criminality and the prevention of serious threats to public security” are suitable to justify serious interference in the fundamental rights sanctioned by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, such as those that involve the retention of traffic data and of location data. On the whole, the internal discipline is more in line with the principles of European derivation, even if some grey areas remain, such as those originating from the lack of protection that still characterizes the “location” data.
2022
Nell’ottica di armonizzare l’ordinamento interno ai principi di diritto ribaditi, per l’ennesima volta lo scorso marzo, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico è andata incontro ad una vera e propria “rivoluzione copernicana”. Il mutamento di prospettiva è evidente su più fronti, sia perché variano il procedimento e l’organo deputato alla loro acquisizione, sia perché la legge finalmente specifica i“casi” in cui si può accedere alla data retention. L’intervento era indispensabile, posto che soltanto la lotta contro “forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica” sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione.Nel complesso la disciplina interna risulta maggiormente conforme ai principi di derivazione europea, anche se permangono alcune zone d’ombra, come quelle originate dal vuoto di tutela che tuttora contraddistingue i dati di “ubicazione”.
Tabulati - dati esterni delle comunicazioni - dati di ubicazione
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