Il commento esamina l’annoso problema delle obbligazioni assunte disgiuntamente nell’interesse della famiglia, alla luce degli interessi coinvolti e delle concrete esigenze di tutela. Si sottopone dunque a revisione critica l’orientamento consolidato della Cassazione, ribadito con la decisione in esame, secondo il quale nella disciplina del diritto di famiglia non è presente alcuna deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, salva l’ipotesi delle obbligazioni assunte per soddisfare i bisogni primari dei figli.
Sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia
Strazzera, Luca
2022-01-01
Abstract
Il commento esamina l’annoso problema delle obbligazioni assunte disgiuntamente nell’interesse della famiglia, alla luce degli interessi coinvolti e delle concrete esigenze di tutela. Si sottopone dunque a revisione critica l’orientamento consolidato della Cassazione, ribadito con la decisione in esame, secondo il quale nella disciplina del diritto di famiglia non è presente alcuna deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, salva l’ipotesi delle obbligazioni assunte per soddisfare i bisogni primari dei figli.File in questo prodotto:
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