Per i sinistri occorsi durante le manovre di rimorchio portuale vige una presunzione di responsabilità degli armatori delle altre unità del convoglio, superabile da ciascuno attraverso la prova della non imputabilità a sé della causa del danno. Per la nave cui non spettava la direzione nautica del convoglio risulterà tuttavia sufficiente dimostrare che lo stesso non è dipeso da mancata o cattiva esecuzione degli ordini ricevuti. Non possono comunque escludersi profili di colpa concorrente, come quella di non avere fatto regolare uso delle comunicazioni VHF o non aver adeguatamente segnalato il pericolo in atto.
Una discutibile pronuncia sulla colpa concorrente del rimorchiatore nei sinistri occorsi durante manovre condotte in porto sotto la direzione della nave assistita
Ancis, Luca
2025-01-01
Abstract
Per i sinistri occorsi durante le manovre di rimorchio portuale vige una presunzione di responsabilità degli armatori delle altre unità del convoglio, superabile da ciascuno attraverso la prova della non imputabilità a sé della causa del danno. Per la nave cui non spettava la direzione nautica del convoglio risulterà tuttavia sufficiente dimostrare che lo stesso non è dipeso da mancata o cattiva esecuzione degli ordini ricevuti. Non possono comunque escludersi profili di colpa concorrente, come quella di non avere fatto regolare uso delle comunicazioni VHF o non aver adeguatamente segnalato il pericolo in atto.File in questo prodotto:
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