Decree-Law 37/2025, which enables the transfer of foreign nationals from Italian CPRs to detention facilities in Albania, presents several critical issues. The criteria for exercising this power are not specified. Furthermore, detention in Albania affects the exercise of certain fundamental rights. The Court of Cassation has asked the Court of Justice whether this legislation complies with the European ‘Return’ Directive. Alternatively, it has asked whether the rule excluding the return to Italy of foreigners who have applied for international protection in Albania is compatible with Article 9 of the ‘Procedures’ Directive, which allows foreigners to remain in the territory of the State after submitting an asylum application. The answer to the two questions seems to depend on the plausibility of the ‘fiction of territoriality’, which, according to the author, should be ruled out because it conflicts with established principles of international law, European Union law and the Constitution.

Il decreto-legge 37/2025, che consente il trasferimento di stranieri dai CPR italiani alla struttura per il trattenimento in Albania, presenta alcune criticità. Non si indicano i criteri per l’esercizio del potere. Inoltre, il trattenimento in Albania incide sull’esercizio di alcuni diritti fondamentali. La Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia se questa normativa sia conforme alla direttiva europea “rimpatri”. In via subordinata, si è domandato se la norma che esclude il rientro in Italia dello straniero che in Albania abbia presentato una domanda di protezione internazionale, sia compatibile con l’art. 9 della direttiva “procedure”, che consente allo straniero di rimanere sul territorio dello Stato dopo la presentazione della domanda di asilo. La risposta ai due quesiti sembra dipendere dalla pensabilità della “finzione di territorialità”, che per l’autore è da escludere perché in contrasto con consolidati principi di diritto internazionale, di diritto dell’Unione europea e della Costituzione.

Il trattenimento dello straniero in Albania ex art. 14 d.lgs. 286/1998 alla luce delle nuove norme del decreto-legge n. 37 del 2025

cherchi roberto
2025-01-01

Abstract

Decree-Law 37/2025, which enables the transfer of foreign nationals from Italian CPRs to detention facilities in Albania, presents several critical issues. The criteria for exercising this power are not specified. Furthermore, detention in Albania affects the exercise of certain fundamental rights. The Court of Cassation has asked the Court of Justice whether this legislation complies with the European ‘Return’ Directive. Alternatively, it has asked whether the rule excluding the return to Italy of foreigners who have applied for international protection in Albania is compatible with Article 9 of the ‘Procedures’ Directive, which allows foreigners to remain in the territory of the State after submitting an asylum application. The answer to the two questions seems to depend on the plausibility of the ‘fiction of territoriality’, which, according to the author, should be ruled out because it conflicts with established principles of international law, European Union law and the Constitution.
2025
Il decreto-legge 37/2025, che consente il trasferimento di stranieri dai CPR italiani alla struttura per il trattenimento in Albania, presenta alcune criticità. Non si indicano i criteri per l’esercizio del potere. Inoltre, il trattenimento in Albania incide sull’esercizio di alcuni diritti fondamentali. La Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia se questa normativa sia conforme alla direttiva europea “rimpatri”. In via subordinata, si è domandato se la norma che esclude il rientro in Italia dello straniero che in Albania abbia presentato una domanda di protezione internazionale, sia compatibile con l’art. 9 della direttiva “procedure”, che consente allo straniero di rimanere sul territorio dello Stato dopo la presentazione della domanda di asilo. La risposta ai due quesiti sembra dipendere dalla pensabilità della “finzione di territorialità”, che per l’autore è da escludere perché in contrasto con consolidati principi di diritto internazionale, di diritto dell’Unione europea e della Costituzione.
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