La sentenza in commento ribadisce l’orientamento secondo il quale l’onere della prova del nesso di casualità incombe sempre sull’attore del giudizio (il paziente-creditore). Tale ricostruzione non è esente da rilievi critici. Infatti l’indirizzo in esame opera un’irragionevole commistione fra la disciplina della responsabilità contrattuale e quella dettata per la responsabilità aquiliana, coinvolgendo la causalità c.d. materiale e quella c.d. giuridica, con la conseguenza che graverà sul creditore-paziente il rischio della c.d. causa ignota.
Responsabilità del medico nell’adempimento della prestazione e riparto dell’onere della prova del nesso di causalità c.d. materiale.
Esposito, Salvatore
2021-01-01
Abstract
La sentenza in commento ribadisce l’orientamento secondo il quale l’onere della prova del nesso di casualità incombe sempre sull’attore del giudizio (il paziente-creditore). Tale ricostruzione non è esente da rilievi critici. Infatti l’indirizzo in esame opera un’irragionevole commistione fra la disciplina della responsabilità contrattuale e quella dettata per la responsabilità aquiliana, coinvolgendo la causalità c.d. materiale e quella c.d. giuridica, con la conseguenza che graverà sul creditore-paziente il rischio della c.d. causa ignota.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Responsabilit… del medico... - Foro nap 2 21.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia:
versione editoriale (VoR)
Dimensione
170.27 kB
Formato
Adobe PDF
|
170.27 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


