Ai fini dell’usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l’elemento psicologico del possesso, utile per l’usucapione ordinaria, consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall’art. 1158 c.c. Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l’ignoranza di ledere un diritto altrui, bensí la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.
Ai fini dell’usucapione è sufficiente la mera volontà di comportarsi come reale titolare del bene?
Esposito, Salvatore
2021-01-01
Abstract
Ai fini dell’usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l’elemento psicologico del possesso, utile per l’usucapione ordinaria, consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall’art. 1158 c.c. Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l’ignoranza di ledere un diritto altrui, bensí la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.File in questo prodotto:
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