In materia di lavori in condominio, l’art. 1122 c.c., riguardando le opere su parti di proprietà o ad uso individuale, non può trovare applicazione in ordine ai lavori svolti a livello condominiale a séguito di delibera, dal momento che la predetta disposizione attiene alle opere pregiudizievoli per le parti comuni che siano state eseguite dal singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare ovvero nelle parti destinate ad uso comune ma ad uso esclusivo o individuale.

Qual è la disciplina applicabile in caso di opere realizzate a danno della cosa comune?

Esposito, Salvatore
2022-01-01

Abstract

In materia di lavori in condominio, l’art. 1122 c.c., riguardando le opere su parti di proprietà o ad uso individuale, non può trovare applicazione in ordine ai lavori svolti a livello condominiale a séguito di delibera, dal momento che la predetta disposizione attiene alle opere pregiudizievoli per le parti comuni che siano state eseguite dal singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare ovvero nelle parti destinate ad uso comune ma ad uso esclusivo o individuale.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Qual è la disciplina applicabile in caso di opere realizzate a danno della cosa comune? - Foro nap 2 - 22.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: versione editoriale (VoR)
Dimensione 74.46 kB
Formato Adobe PDF
74.46 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/450072
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact