In materia di lavori in condominio, l’art. 1122 c.c., riguardando le opere su parti di proprietà o ad uso individuale, non può trovare applicazione in ordine ai lavori svolti a livello condominiale a séguito di delibera, dal momento che la predetta disposizione attiene alle opere pregiudizievoli per le parti comuni che siano state eseguite dal singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare ovvero nelle parti destinate ad uso comune ma ad uso esclusivo o individuale.
Qual è la disciplina applicabile in caso di opere realizzate a danno della cosa comune?
Esposito, Salvatore
2022-01-01
Abstract
In materia di lavori in condominio, l’art. 1122 c.c., riguardando le opere su parti di proprietà o ad uso individuale, non può trovare applicazione in ordine ai lavori svolti a livello condominiale a séguito di delibera, dal momento che la predetta disposizione attiene alle opere pregiudizievoli per le parti comuni che siano state eseguite dal singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare ovvero nelle parti destinate ad uso comune ma ad uso esclusivo o individuale.File in questo prodotto:
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