Il saggio esamina il sistema dei rimedi contro la mancata o irregolare contribuzione anche alla luce del novellato art. 13 della legge n. 1338/1962. L’attenzione si è focalizzata sui problemi di coordinamento tra la disciplina generale (art. 2116, comma 2, c.c.) e quella speciale (art. 13, l. n. 1338/1962). Ci si è domandati se la novella abbia indirettamente inciso sull’operatività dell’art. 2116, comma 2, c.c. e, in particolare, se il lavoratore possa ottenere un risarcimento del danno una volta che sia decorso il termine di prescrizione del diritto del medesimo lavoratore ad attivare la rendita a spese del datore di lavoro. Altra questione trattata è quella sul dies a quo della prescrizione del diritto a domandare la costituzione della rendita vitalizia secondo le modalità ordinarie di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 13. Di recente, la Corte di Cassazione ha reputato di dover rimeditare la conclusione che la costituzione della rendita debba essere richiesta entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente a sua volta dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’INPS. Anche alla luce del nuovo comma 7 dell’art. 13, si è cercato di capire se sia o meno attuale la sollecitazione della Corte finalizzata a ottenere un nuovo intervento delle Sezioni Unite sul menzionato aspetto. Dopo aver dato risposta a suddetti interrogativi, alla luce delle criticità riscontrate, si sono offerti spunti per una nuova messa a punto da parte del legislatore, nell’ottica di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in situazioni di particolare bisogno (vecchiaia e invalidità) in termini di effettività, così come richiede la nostra Costituzione.
I rimedi contro la mancata o irregolare contribuzione alla luce del novellato art. 13, l. n. 1338/1962
Auriemma, Simone
2025-01-01
Abstract
Il saggio esamina il sistema dei rimedi contro la mancata o irregolare contribuzione anche alla luce del novellato art. 13 della legge n. 1338/1962. L’attenzione si è focalizzata sui problemi di coordinamento tra la disciplina generale (art. 2116, comma 2, c.c.) e quella speciale (art. 13, l. n. 1338/1962). Ci si è domandati se la novella abbia indirettamente inciso sull’operatività dell’art. 2116, comma 2, c.c. e, in particolare, se il lavoratore possa ottenere un risarcimento del danno una volta che sia decorso il termine di prescrizione del diritto del medesimo lavoratore ad attivare la rendita a spese del datore di lavoro. Altra questione trattata è quella sul dies a quo della prescrizione del diritto a domandare la costituzione della rendita vitalizia secondo le modalità ordinarie di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 13. Di recente, la Corte di Cassazione ha reputato di dover rimeditare la conclusione che la costituzione della rendita debba essere richiesta entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente a sua volta dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’INPS. Anche alla luce del nuovo comma 7 dell’art. 13, si è cercato di capire se sia o meno attuale la sollecitazione della Corte finalizzata a ottenere un nuovo intervento delle Sezioni Unite sul menzionato aspetto. Dopo aver dato risposta a suddetti interrogativi, alla luce delle criticità riscontrate, si sono offerti spunti per una nuova messa a punto da parte del legislatore, nell’ottica di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in situazioni di particolare bisogno (vecchiaia e invalidità) in termini di effettività, così come richiede la nostra Costituzione.| File | Dimensione | Formato | |
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