The essay addresses the issue of training within the employment relationship and its central role in the context of the so-called double transition. Comparing the Italian system with those of France and Spain examines explicitly whether the Italian legal framework provides sufficient grounds to support the existence of a training and adaptation obligation, similar to what is provided for in the systems under comparison. The difficulty of bridging the legislative gap through interpretation prevents the recognition of a general employer obligation to provide training, instrumental to protecting the worker’s professional skills, including from a long-term perspective. However, it is entirely plausible to argue for the existence of an employer’s obligation to provide training that is strictly functional to adapting the worker to organizational or production changes: an atypical obligation closely connected to the obligation of redeployment, with clearly identifiable boundaries thanks to the filtering role of the principles of fairness and good faith and the substantive value attributed to them by the principle of solidarity.

Nel saggio si affronta il tema della formazione nel rapporto di lavoro anche alla luce della centralità che essa assume nel contesto della c.d. doppia transizione. Comparando il sistema italiano con quello francese e spagnolo, ci si interroga, in particolare, sul se il nostro quadro normativo offra sufficienti elementi per sostenere la sussistenza di un obbligo di formazione-adattamento sulla falsariga di quanto previsto negli ordinamenti oggetto di raffronto. A causa di un vuoto legislativo difficilmente colmabile interpretativamente, si esclude un obbligo datoriale di formazione dalla portata generale, strumentale alla tutela della professionalità del lavoratore da garantire anche in prospettiva. Risulta invece plausibile sostenere la sussistenza di un obbligo datoriale di formazione strettamente funzionale all’adattamento del lavoratore alle modifiche organizzative o produttive: un obbligo atipico correlato all’obbligo di repêchage e dai contorni ben determinabili, grazie al filtro delle clausole di correttezza di buona fede e dalla pregnanza attribuita loro dal principio di solidarietà.

Sull'obbligo datoriale di formazione-adattamento nelle transizioni ecologica e digitale. Spunti dagli ordinamenti francese e spagnolo

Auriemma, Simone
2025-01-01

Abstract

The essay addresses the issue of training within the employment relationship and its central role in the context of the so-called double transition. Comparing the Italian system with those of France and Spain examines explicitly whether the Italian legal framework provides sufficient grounds to support the existence of a training and adaptation obligation, similar to what is provided for in the systems under comparison. The difficulty of bridging the legislative gap through interpretation prevents the recognition of a general employer obligation to provide training, instrumental to protecting the worker’s professional skills, including from a long-term perspective. However, it is entirely plausible to argue for the existence of an employer’s obligation to provide training that is strictly functional to adapting the worker to organizational or production changes: an atypical obligation closely connected to the obligation of redeployment, with clearly identifiable boundaries thanks to the filtering role of the principles of fairness and good faith and the substantive value attributed to them by the principle of solidarity.
2025
Nel saggio si affronta il tema della formazione nel rapporto di lavoro anche alla luce della centralità che essa assume nel contesto della c.d. doppia transizione. Comparando il sistema italiano con quello francese e spagnolo, ci si interroga, in particolare, sul se il nostro quadro normativo offra sufficienti elementi per sostenere la sussistenza di un obbligo di formazione-adattamento sulla falsariga di quanto previsto negli ordinamenti oggetto di raffronto. A causa di un vuoto legislativo difficilmente colmabile interpretativamente, si esclude un obbligo datoriale di formazione dalla portata generale, strumentale alla tutela della professionalità del lavoratore da garantire anche in prospettiva. Risulta invece plausibile sostenere la sussistenza di un obbligo datoriale di formazione strettamente funzionale all’adattamento del lavoratore alle modifiche organizzative o produttive: un obbligo atipico correlato all’obbligo di repêchage e dai contorni ben determinabili, grazie al filtro delle clausole di correttezza di buona fede e dalla pregnanza attribuita loro dal principio di solidarietà.
Right to work; Substantive equality; Double transition; Training; Adaptation; Obligation; Employer; Redeployment; Limits; Fairness and good faith; Solidarity
Diritto al lavoro; Eguaglianza sostanziale; Doppia transizione; Formazione; Adattamento; Obbligo; Datore di lavoro; Repêchage; Limiti; Correttezza e buona fede; Solidarietà
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Sull obbligo datoriale di formazione adattamento nelle transizioni ecologica e digitale_Spunti dagli ordinamenti Francese e Spagnolo_ambientediritto 2025 3 (2).pdf

accesso aperto

Dimensione 730.78 kB
Formato Adobe PDF
730.78 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/453405
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact