La Corte di cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 23 ottobre 2025, n. 34657 – pur pronunciandosi in relazione ad un ricorso presentato nell’interesse di un soggetto che, tecnicamente, non poteva considerarsi “assente” – torna a circoscrivere il perimetro applicativo dell’art. 581, c. 1-quater, c.p.p. In conclusione, il Collegio ribadisce – in modo condivisibile – che non occorre lo specifico mandato ad impugnare, prescritto dalla disposizione de qua, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata, “de plano”, dalla Corte territoriale.

Appello inammissibile "de plano": per il ricorso in cassazione non occorre il mandato di cui all'art. 581, c. 1-quater, c.p.p.

Demartis Fabrizio
2025-01-01

Abstract

La Corte di cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 23 ottobre 2025, n. 34657 – pur pronunciandosi in relazione ad un ricorso presentato nell’interesse di un soggetto che, tecnicamente, non poteva considerarsi “assente” – torna a circoscrivere il perimetro applicativo dell’art. 581, c. 1-quater, c.p.p. In conclusione, il Collegio ribadisce – in modo condivisibile – che non occorre lo specifico mandato ad impugnare, prescritto dalla disposizione de qua, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata, “de plano”, dalla Corte territoriale.
2025
Procedimento penale; impugnazioni; imputato assente; difensore d'ufficio; specifico mandato ad impugnare;
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