Lo scritto esamina criticamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di alienazione di un bene dedotto in un fondo patrimoniale c.d. statico (nel quale, cioè, il disponente si riserva la proprietà esclusiva dei beni conferiti nel fondo, senza che si producano attribuzioni proprietarie a favore dell’altro coniuge o, qualora la destinazione del bene venga effettuata da un terzo, di entrambi i coniugi), il creditore particolare del disponente che ha vittoriosamente agito in revocatoria avverso la convenzione costitutiva del patrimonio destinato non può far valere l’inefficacia dell’atto revocato in confronto dell’acquirente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c., risultando pertanto tenuto all’esperimento di una nuova revocatoria per neutralizzare l’ulteriore alienazione pregiudizievole. La nota gradua l’applicazione del principio dianzi esposto, a seconda del fatto che l’alienazione della res vincolata sia o meno avvenuta nel rispetto dell’art. 169 c.c., e tenendo conto della natura ‘statica’ o ‘dinamica’ del fondo patrimoniale revocato. Con riferimento alle alienazioni c.d. illegittime, si osserva infatti come il creditore che ha ottenuto la revoca dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – e che dunque può soddisfarsi sui beni del fondo alla stessa stregua dei creditori familiari – non è tenuto né a invocare l’appena richiamato quarto comma dell’art. 2901, né a proporre un’ulteriore revocatoria avverso l’atto dismissivo del bene oggetto del fondo, potendo limitarsi ad opporre all’acquirente l’esistenza del vincolo di destinazione. Per contro, il principio sopra enunciato può trovare piena applicazione allorquando i beni oggetto del fondo ‘statico’ revocato vengono alienati nel rispetto delle regole che governano il patrimonio destinato, non potendosi ravvisare, in queste ipotesi, quel rapporto di dipendenza tra l’acquisto del terzo e l’atto impugnato che consente di estendere al subacquirente l’inefficacia conseguente all’accoglimento della revocatoria. Rapporto di dipendenza viceversa riscontrabile nelle differenti ipotesi di dismissione di un bene dedotto in un fondo ‘dinamico’ (e dunque caratterizzato dalla produzione di attribuzioni reali o a favore del coniuge del disponente – attribuzione identificabile nella creazione della comunione sulla res destinata – o a favore di entrambi i coniugi, allorquando essi acquistano in comunione il bene conferito da un terzo), nelle quali la declaratoria di inefficacia della convenzione costitutiva del fondo, ottenuta da un creditore particolare del disponente, rende viceversa inopponibile al creditore revocante anche la successiva alienazione di uno dei cespiti dedotti nel patrimonio separato, sempre che sussistano le condizioni richieste dal più volte richiamato ultimo comma dell’art. 2901 c.c.

Azione revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e posizione dei 'terzi' aventi causa dei beni vincolati

Dore, Carlo
2025-01-01

Abstract

Lo scritto esamina criticamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di alienazione di un bene dedotto in un fondo patrimoniale c.d. statico (nel quale, cioè, il disponente si riserva la proprietà esclusiva dei beni conferiti nel fondo, senza che si producano attribuzioni proprietarie a favore dell’altro coniuge o, qualora la destinazione del bene venga effettuata da un terzo, di entrambi i coniugi), il creditore particolare del disponente che ha vittoriosamente agito in revocatoria avverso la convenzione costitutiva del patrimonio destinato non può far valere l’inefficacia dell’atto revocato in confronto dell’acquirente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c., risultando pertanto tenuto all’esperimento di una nuova revocatoria per neutralizzare l’ulteriore alienazione pregiudizievole. La nota gradua l’applicazione del principio dianzi esposto, a seconda del fatto che l’alienazione della res vincolata sia o meno avvenuta nel rispetto dell’art. 169 c.c., e tenendo conto della natura ‘statica’ o ‘dinamica’ del fondo patrimoniale revocato. Con riferimento alle alienazioni c.d. illegittime, si osserva infatti come il creditore che ha ottenuto la revoca dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – e che dunque può soddisfarsi sui beni del fondo alla stessa stregua dei creditori familiari – non è tenuto né a invocare l’appena richiamato quarto comma dell’art. 2901, né a proporre un’ulteriore revocatoria avverso l’atto dismissivo del bene oggetto del fondo, potendo limitarsi ad opporre all’acquirente l’esistenza del vincolo di destinazione. Per contro, il principio sopra enunciato può trovare piena applicazione allorquando i beni oggetto del fondo ‘statico’ revocato vengono alienati nel rispetto delle regole che governano il patrimonio destinato, non potendosi ravvisare, in queste ipotesi, quel rapporto di dipendenza tra l’acquisto del terzo e l’atto impugnato che consente di estendere al subacquirente l’inefficacia conseguente all’accoglimento della revocatoria. Rapporto di dipendenza viceversa riscontrabile nelle differenti ipotesi di dismissione di un bene dedotto in un fondo ‘dinamico’ (e dunque caratterizzato dalla produzione di attribuzioni reali o a favore del coniuge del disponente – attribuzione identificabile nella creazione della comunione sulla res destinata – o a favore di entrambi i coniugi, allorquando essi acquistano in comunione il bene conferito da un terzo), nelle quali la declaratoria di inefficacia della convenzione costitutiva del fondo, ottenuta da un creditore particolare del disponente, rende viceversa inopponibile al creditore revocante anche la successiva alienazione di uno dei cespiti dedotti nel patrimonio separato, sempre che sussistano le condizioni richieste dal più volte richiamato ultimo comma dell’art. 2901 c.c.
2025
Fondo patrimoniale azione revocatoria terzi subacquirenti
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