La conciliazione consiste in una procedura di risoluzione delle controversie di lavoro nell'ambito della quale il conciliatore assiste le parti in conflitto, orientandole nella ricerca di uno o più accordi compositivi favorevoli per entrambe. L'istituto compare per la prima volta nel panorama giuridico italiano nell'ambito del codice civile del 1942. La disciplina ivi contenuta è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, l'ultima delle quali risale al 1998 ed è quella attualmente in vigore per quanto concerne le controversie di lavoro privato. La fattispecie è assoggettata ad una normativa specifica, che si differenzia in alcuni punti rispetto a quella codicistica, ove abbia ad oggetto le controversie di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (artt. 65 ss. D.Lgs. n. 165 del 2001). La conciliazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda, per cui le parti di una controversia che intendano rivolgersi al giudice devono prima tentare di risolverla in sede conciliativa. La conciliazione può essere amministrativa (art. 410 ss. c.p.c.), sindacale (art. 311, 3° comma, c.p.c.) o giudiziale (art. 185 c.p.c.). Gli accordi di conciliazione sono inoppugnabili (art. 2113, 4° comma, c.c.). Negli ultimi anni la normativa del 1998 è stata oggetto di diversi tentativi di riforma, presumibilmente determinati dall'esigenza di ovviare al malfunzionamento della procedura conciliativa specificamente nel settore privato.

Conciliazione delle controversie di lavoro

Dessì, Ombretta
2007-01-01

Abstract

La conciliazione consiste in una procedura di risoluzione delle controversie di lavoro nell'ambito della quale il conciliatore assiste le parti in conflitto, orientandole nella ricerca di uno o più accordi compositivi favorevoli per entrambe. L'istituto compare per la prima volta nel panorama giuridico italiano nell'ambito del codice civile del 1942. La disciplina ivi contenuta è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, l'ultima delle quali risale al 1998 ed è quella attualmente in vigore per quanto concerne le controversie di lavoro privato. La fattispecie è assoggettata ad una normativa specifica, che si differenzia in alcuni punti rispetto a quella codicistica, ove abbia ad oggetto le controversie di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (artt. 65 ss. D.Lgs. n. 165 del 2001). La conciliazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda, per cui le parti di una controversia che intendano rivolgersi al giudice devono prima tentare di risolverla in sede conciliativa. La conciliazione può essere amministrativa (art. 410 ss. c.p.c.), sindacale (art. 311, 3° comma, c.p.c.) o giudiziale (art. 185 c.p.c.). Gli accordi di conciliazione sono inoppugnabili (art. 2113, 4° comma, c.c.). Negli ultimi anni la normativa del 1998 è stata oggetto di diversi tentativi di riforma, presumibilmente determinati dall'esigenza di ovviare al malfunzionamento della procedura conciliativa specificamente nel settore privato.
2007
Conciliazione; ADR; controversie di lavoro
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