L'articolo si occupa della questione della motivazione del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di quella del licenziamento collettivo per riduzione di personale. L'obiettivo è dimostrare che non esiste una differenza intrinseca tra le due fattispecie sul piano delle ragioni che le determinano. Ciò comporta che, se ricorrono determinati presupposti (cinque licenziamenti in 120 giorni nell'ambito della stessa unità produttiva o della stessa provincia), a determinati eventi legati all'azienda consegue l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Più recessi intimati per fatti organizzativi dell'impresa, ma privi dei suddetti requisiti, invece, sono sottoposti alla normativa sui licenziamenti individuali e prendono il nome di "licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo". In conclusione, la differenza sta nel fatto che quando, il licenziamento coinvolge un numero minimo di lavoreatori (cinque) in uno stesso arco temporale e territoriale, si determina un clima di allarme sociale tale da richiedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e la ricerca di soluzioni alternative con le procedure di cui alla legge n. 223 del 1991.
Giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi per riduzione di personale
DESSI', OMBRETTA
2000-01-01
Abstract
L'articolo si occupa della questione della motivazione del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di quella del licenziamento collettivo per riduzione di personale. L'obiettivo è dimostrare che non esiste una differenza intrinseca tra le due fattispecie sul piano delle ragioni che le determinano. Ciò comporta che, se ricorrono determinati presupposti (cinque licenziamenti in 120 giorni nell'ambito della stessa unità produttiva o della stessa provincia), a determinati eventi legati all'azienda consegue l'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Più recessi intimati per fatti organizzativi dell'impresa, ma privi dei suddetti requisiti, invece, sono sottoposti alla normativa sui licenziamenti individuali e prendono il nome di "licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo". In conclusione, la differenza sta nel fatto che quando, il licenziamento coinvolge un numero minimo di lavoreatori (cinque) in uno stesso arco temporale e territoriale, si determina un clima di allarme sociale tale da richiedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e la ricerca di soluzioni alternative con le procedure di cui alla legge n. 223 del 1991.File | Dimensione | Formato | |
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