Il Pan-European Personal Pension Product (PEPP), è uno strumento di previdenza complementare europeo con funzione sussidiaria rispetto ai pia- ni individuali domestici, introdotto allo scopo di eliminare le divergenze che caratterizzano le legislazioni interne dei diversi Stati membri in rela- zione alla scelta dei modelli di tassazione della previdenza complementare, nonchè volto ad implementare il mercato dei prodotti pensionistici indivi- duali, le cui discipline nazionali, non risultavano (nè risultano) omogenee. Trattasi di un istituto sicuramente caratterizzato da una forte attrattività, e ciò a cagione della flessibilità che lo connota, con particolare riguardo alla possibilità, riconosciuta ai sottoscrittori di giovarsi degli stessi benefici fiscali riconosciuti ai prodotti pensionistici individuali di diritto interno, previa rimozione degli ostacoli che si frappongono all’esercizio delle liber- tà fondamentali dell’Unione. In relazione a tale profilo, va sicuramente ascritto alla Corte di Giustizia europea il merito di aver posto un parziale rimedio alle discriminazioni fiscali più gravi ed evidenti sottoposte al suo vaglio in tema di previdenza, con particolare favore verso il primato del di- ritto dell’Unione sui diritti nazionali. Ebbene, il suindicato strumento, pur potendo astrattamente assurgere a veicolo d’elezione per il riconoscimento dei diritti unionali in ambito pensionistico, non pare al momento idoneo a garantire il diritto dei cittadini dell’Unione a vivere e lavorare nello spazio comunitario, nonché la piena affermazione della libera circolazione dei ca- pitali, e ciò a cagione di un’applicazione domestica degli stessi PEPP ancora frammentaria, senz’altro figlia di un approccio non incisivo del Legislatore europeo. In tale contesto merita tuttavia di essere menzionato l’operato del Legislatore italiano il quale, con il decreto attuativo del Regolamento UE 1238/2019 prima, e con la Legge delega per la riforma fiscale del 2023 poi, ha operato con piglio innegabilmente innovatore e in un’ottica europeista, volto all’armonizzazione degli strumenti interni e quelli pan-europei, e ciò sia con la equiparazione degli istituti di previdenza complementare di matrice europea con quelli domestici, sia in riferimento all’opera di uniformazione dei redditi di natura finanziaria.

Previdenza complementare e fiscalità: verso una prospettiva paneuropea

Marcella Martis
Primo
2025-01-01

Abstract

Il Pan-European Personal Pension Product (PEPP), è uno strumento di previdenza complementare europeo con funzione sussidiaria rispetto ai pia- ni individuali domestici, introdotto allo scopo di eliminare le divergenze che caratterizzano le legislazioni interne dei diversi Stati membri in rela- zione alla scelta dei modelli di tassazione della previdenza complementare, nonchè volto ad implementare il mercato dei prodotti pensionistici indivi- duali, le cui discipline nazionali, non risultavano (nè risultano) omogenee. Trattasi di un istituto sicuramente caratterizzato da una forte attrattività, e ciò a cagione della flessibilità che lo connota, con particolare riguardo alla possibilità, riconosciuta ai sottoscrittori di giovarsi degli stessi benefici fiscali riconosciuti ai prodotti pensionistici individuali di diritto interno, previa rimozione degli ostacoli che si frappongono all’esercizio delle liber- tà fondamentali dell’Unione. In relazione a tale profilo, va sicuramente ascritto alla Corte di Giustizia europea il merito di aver posto un parziale rimedio alle discriminazioni fiscali più gravi ed evidenti sottoposte al suo vaglio in tema di previdenza, con particolare favore verso il primato del di- ritto dell’Unione sui diritti nazionali. Ebbene, il suindicato strumento, pur potendo astrattamente assurgere a veicolo d’elezione per il riconoscimento dei diritti unionali in ambito pensionistico, non pare al momento idoneo a garantire il diritto dei cittadini dell’Unione a vivere e lavorare nello spazio comunitario, nonché la piena affermazione della libera circolazione dei ca- pitali, e ciò a cagione di un’applicazione domestica degli stessi PEPP ancora frammentaria, senz’altro figlia di un approccio non incisivo del Legislatore europeo. In tale contesto merita tuttavia di essere menzionato l’operato del Legislatore italiano il quale, con il decreto attuativo del Regolamento UE 1238/2019 prima, e con la Legge delega per la riforma fiscale del 2023 poi, ha operato con piglio innegabilmente innovatore e in un’ottica europeista, volto all’armonizzazione degli strumenti interni e quelli pan-europei, e ciò sia con la equiparazione degli istituti di previdenza complementare di matrice europea con quelli domestici, sia in riferimento all’opera di uniformazione dei redditi di natura finanziaria.
2025
previdenza complementare individuale; PEPP (Pan-Europe- an Personal Pension Product); Fiscalità; Armonizzazione europea Keywords: individual supplementary pension scheme; PEPP (Pan-European Individual Pension Product); Taxation; European harmonization
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