È valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di falli-mento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, 2º comma, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo.

La difficile strada del riconoscimento dei patti prematrimoniali nell’ordinamento italiano

Cicero, C.
2026-01-01

Abstract

È valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di falli-mento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, 2º comma, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo.
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Cicero nota a Cassazione civile Sez. I 21 luglio 2025 n. 20415.pdf

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