È valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di falli-mento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, 2º comma, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo.
La difficile strada del riconoscimento dei patti prematrimoniali nell’ordinamento italiano
Cicero, C.
2026-01-01
Abstract
È valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di falli-mento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, 2º comma, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Cicero nota a Cassazione civile Sez. I 21 luglio 2025 n. 20415.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia:
versione post-print (AAM)
Dimensione
293.98 kB
Formato
Adobe PDF
|
293.98 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
|
Cristiano Cicero Patti prematrimoniali.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia:
versione editoriale (VoR)
Dimensione
401.59 kB
Formato
Adobe PDF
|
401.59 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I metadati presenti in IRIS UNICA sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono protetti da diritto d'autore, salvo diversa indicazione.



