Ai fini dell’acquisto di un diritto reale a titolo di usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ. non rileva, difatti, l’idoneità del titolo, ossia un titolo non affetto da vizio di nullità, essendo ciò dirimente ai soli fini della usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., ma è necessario che il titolo, ancorché invalido, sia idoneo a trasferire il possesso del bene, ciò che non può verificarsi quando l’anticipata consegna avvenga a titolo di promessa di permuta o addirittura a titolo di comodato, in quanto tale situazione legittima la mera detenzione del promissario acquirente, fino a che questi immuti la situazione di fatto in possesso ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ., potendo iniziare a usucapire soltanto da tale momento, ma soltanto quando il titolo di alienazione, pur ab origine nullo, dia luogo ad una situazione che possa qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto l’immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con animus possidendi.

Circolazione del possesso e usucapione

Cicero C
2026-01-01

Abstract

Ai fini dell’acquisto di un diritto reale a titolo di usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ. non rileva, difatti, l’idoneità del titolo, ossia un titolo non affetto da vizio di nullità, essendo ciò dirimente ai soli fini della usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., ma è necessario che il titolo, ancorché invalido, sia idoneo a trasferire il possesso del bene, ciò che non può verificarsi quando l’anticipata consegna avvenga a titolo di promessa di permuta o addirittura a titolo di comodato, in quanto tale situazione legittima la mera detenzione del promissario acquirente, fino a che questi immuti la situazione di fatto in possesso ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ., potendo iniziare a usucapire soltanto da tale momento, ma soltanto quando il titolo di alienazione, pur ab origine nullo, dia luogo ad una situazione che possa qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto l’immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con animus possidendi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/480045
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