La Cassazione penale, con la sentenza n. 21539/2026, prendendo posizione sulla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – così come modificata dall’art. 1d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – ha stabilito che, anche a seguito di fusione societaria per incorporazione, non è ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca qualora sia in corso l’estinzione del debito con l’erario, mediante rateizzazione, a condizione che il contribuente provveda con regolarità ai pagamenti e che non sussista alcun pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Fusione societaria per incorporazione: nessun sequestro se la società incorporata rateizza i debiti con l’erario
Demartis Fabrizio
2026-01-01
Abstract
La Cassazione penale, con la sentenza n. 21539/2026, prendendo posizione sulla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – così come modificata dall’art. 1d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – ha stabilito che, anche a seguito di fusione societaria per incorporazione, non è ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca qualora sia in corso l’estinzione del debito con l’erario, mediante rateizzazione, a condizione che il contribuente provveda con regolarità ai pagamenti e che non sussista alcun pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.I metadati presenti in IRIS UNICA sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono protetti da diritto d'autore, salvo diversa indicazione.



