Ten years after its introduction, the regulation of hetero-organized collaborations (art. 2.1., Legislative Decree no. 81/2015) continues to spark debate. In October 2025, the Italian Supreme Court revisited the matter (Cass. 28772/2025), essentially reiterating the position it had already taken five years earlier (Cass. 1663/2020), while overlooking the numerous criticisms that its initial ruling had provoked. Meanwhile, in certain sectors, experiences of collective bargaining have been initiated, as provided for by Art. 2.2. a., Legislative Decree no. 81/2015. Taking a critical stance toward the position reaffirmed by the Supreme Court, the article argues that hetero-organized collaborations should not be regarded as falling within a category of self-employment contracts. At the same time, advances the view that the collective bargaining framework set out in art. 2.2.a., Legislative decree no. 81/2015 serves not to exclude the application of the legal regime of subordinate employment to certain hetero-organized collaborations, but rather, more fundamentally, to exclude hetero-organization itself.

A dieci anni esatti dalla sua introduzione, la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2, c. 1, D. Lgs. 81/2015) continua a far discutere di sé. Nell’ottobre del 2025, la Cassazione è ritornata sulla qualificazione della controversa figura contrattuale (Cass. 31 ottobre 2025, n. 28772), ripetendo sostanzialmente quanto già sostenuto cinque anni prima (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663) e ignorando le molte critiche che aveva suscitato quella sua prima uscita. Nel frattempo, in alcuni settori sono state avviate diverse esperienze di contrattazione collettiva in deroga, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015. In chiave critica rispetto alle posizioni ribadite dalla Corte di cassazione, il saggio si allinea all’idea che le collaborazioni etero-organizzate non sarebbero l’oggetto di un tipo contrattuale di lavoro autonomo, proponendo la tesi che la disciplina sindacale prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015 avrebbe la funzione di escludere non l’applicazione dello statuto del lavoro subordinato ad alcune collaborazioni etero-organizzate ma, a monte, l’etero organizzazione stessa.

Legge e autonomia sindacale nella disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. Il punto dopo dieci anni di teoria e di prassi applicativa?

enrico maria mastinu
2026-01-01

Abstract

Ten years after its introduction, the regulation of hetero-organized collaborations (art. 2.1., Legislative Decree no. 81/2015) continues to spark debate. In October 2025, the Italian Supreme Court revisited the matter (Cass. 28772/2025), essentially reiterating the position it had already taken five years earlier (Cass. 1663/2020), while overlooking the numerous criticisms that its initial ruling had provoked. Meanwhile, in certain sectors, experiences of collective bargaining have been initiated, as provided for by Art. 2.2. a., Legislative Decree no. 81/2015. Taking a critical stance toward the position reaffirmed by the Supreme Court, the article argues that hetero-organized collaborations should not be regarded as falling within a category of self-employment contracts. At the same time, advances the view that the collective bargaining framework set out in art. 2.2.a., Legislative decree no. 81/2015 serves not to exclude the application of the legal regime of subordinate employment to certain hetero-organized collaborations, but rather, more fundamentally, to exclude hetero-organization itself.
2026
A dieci anni esatti dalla sua introduzione, la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2, c. 1, D. Lgs. 81/2015) continua a far discutere di sé. Nell’ottobre del 2025, la Cassazione è ritornata sulla qualificazione della controversa figura contrattuale (Cass. 31 ottobre 2025, n. 28772), ripetendo sostanzialmente quanto già sostenuto cinque anni prima (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663) e ignorando le molte critiche che aveva suscitato quella sua prima uscita. Nel frattempo, in alcuni settori sono state avviate diverse esperienze di contrattazione collettiva in deroga, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015. In chiave critica rispetto alle posizioni ribadite dalla Corte di cassazione, il saggio si allinea all’idea che le collaborazioni etero-organizzate non sarebbero l’oggetto di un tipo contrattuale di lavoro autonomo, proponendo la tesi che la disciplina sindacale prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), D. Lgs. 81/2015 avrebbe la funzione di escludere non l’applicazione dello statuto del lavoro subordinato ad alcune collaborazioni etero-organizzate ma, a monte, l’etero organizzazione stessa.
Collaborazioni etero-organizzate; Subordinazione; Autonomia collettiva
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